Data certa della scrittura privata: inopponibilità al creditore procedente del fatto riconducibile alla parte che lo invoca (Cass. civ. Sez. 1 n. 1171 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione. In tema di opposizione allo stato passivo, ai fini dell’opponibilità alla procedura di un credito documentato da scrittura privata non avente data certa, il fatto da cui si trae la certezza della data non deve essere direttamente riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere sottratto alla sua disponibilità; tale fatto, diverso da quelli tipizzati dall’art. 2704 cod. civ., non può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni quando si tratti di un atto proprio della stessa parte interessata alla prova.
Il Fatto
Un professionista chiedeva l’ammissione al passivo di una società in amministrazione straordinaria di un credito di € 500.000,00, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., per attività di consulenza economico-finanziaria resa in virtù di un contratto di mandato del 19.1.2010. Il giudice delegato escludeva il credito, ma il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione ex art. 98 l. fall., lo ammetteva al passivo, ritenendo provata l’attività professionale e opponibile alla procedura il mandato, pur privo di data certa, sulla base di un sollecito di pagamento e di pro-forma fatture inviati dal creditore prima dell’apertura della procedura.
La società in amministrazione straordinaria impugnava il decreto con ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2704 e 2697 cod. civ. e dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. Nel giudizio di legittimità interveniva, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., la società cessionaria del credito, resistendo con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità dell’intervento spiegato dalla società cessionaria nel giudizio di cassazione. Dopo aver ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale — dall’iniziale ammissibilità dell’intervento adesivo del successore a titolo particolare al successivo consolidato orientamento che ne esclude la partecipazione al giudizio di legittimità — ha affermato l’esistenza di un’eccezione: la facoltà di intervenire va riconosciuta al successore a titolo particolare ove manchi la costituzione del dante causa, per evitare un’ingiustificata lesione del diritto di difesa. Nel caso di specie, essendo il dante causa deceduto e non costituito, l’intervento è stato ritenuto ammissibile.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha ricordato che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., la certezza della data di una scrittura privata non autenticata, rispetto ai terzi, può essere stabilita anche da un fatto diverso da quelli tipizzati dalla norma, purché il fatto abbia carattere obiettivo, non sia riconducibile al soggetto che lo invoca e sia sottratto alla sua disponibilità.
Il Tribunale era incorso in un duplice errore: aveva tratto la prova della data del mandato da una missiva formata e inviata dallo stesso creditore istante, documento nella sua esclusiva disponibilità; e aveva desunto la certezza della data da un sollecito di pagamento, la cui data di invio era stata ritenuta soltanto “presumibile”. La Corte ha inoltre precisato che la prova per testi o per presunzioni non è ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova, in applicazione del principio già affermato da Cass. Sez. 6, n. 17926 del 12/09/2016. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
La Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perché rivaluti la vicenda alla luce dei principi riaffermati, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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