Riassunzione dopo revoca del fallimento e notifica a mani proprie (Cass. civ. Sez. 1 n. 9544 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ove ravvisi l’inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo, deve revocare il provvedimento impugnato e rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c.. La disciplina generale di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. trova applicazione anche nello speciale regime di cui all’art. 18 l.f., sicché, in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento e di mancata notifica della sentenza che ha accolto il reclamo, il termine per la riassunzione è quello lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, al debitore cui sia stato regolarmente notificato il ricorso non devono necessariamente essere notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l’onere di seguirne lo sviluppo. La riassunzione del giudizio di reclamo ex art. 18 l.f. deve avvenire con ricorso e non con comparsa, trattandosi di rito camerale.
Il Fatto
Un imprenditore individuale veniva dichiarato fallito dal tribunale, su ricorso di due creditori. Con sentenza del 2021, la corte d’appello accoglieva il reclamo ex art. 18 l.f., annullando la sentenza dichiarativa di fallimento per un vizio di notifica dell’udienza prefallimentare al debitore, e disponeva la rimessione della causa al tribunale con termine di tre mesi per la riassunzione.
La sentenza di revoca non veniva notificata ai creditori, i quali depositavano e notificavano comunque il ricorso in riassunzione, a mani proprie del debitore e della tutrice. Il tribunale dichiarava nuovamente il fallimento, e la corte d’appello rigettava il reclamo del debitore, ritenendo tempestiva la riassunzione in quanto effettuata nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Avverso tale sentenza, il debitore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i tre motivi di ricorso, dichiarandone l’inammissibilità o l’infondatezza. Con riferimento al primo motivo, deduceva il ricorrente che la sentenza di revoca non avrebbe potuto disporre la rimessione ex artt. 353 e 354 c.p.c., trattandosi di disciplina non applicabile al rito fallimentare. La Corte ritiene il motivo inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha costantemente affermato che il giudice del reclamo, ove ravvisi l’inesistenza della notifica del ricorso introduttivo, deve rimettere la causa al primo giudice in applicazione dell’art. 354 c.p.c.
Sul secondo motivo, il ricorrente sosteneva la tardività della riassunzione, non potendosi applicare il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. alla fase di riassunzione, ma solo il diverso termine di cui all’art. 18, quarto comma, l.f. La Corte reputa il motivo infondato, richiamando il principio per cui la riassunzione deve avvenire con ricorso, in quanto il giudizio di reclamo ex art. 18 l.f. è soggetto a rito camerale. Richiama inoltre il principio per cui, in caso di rimessione dal giudice d’appello al primo giudice, il termine per la riassunzione decorre dalla notificazione della sentenza, come disposto dall’art. 353 c.p.c., ma la parte onerata deve provvedere comunque entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione, a pena di estinzione.
Nel caso di specie, la riassunzione era tempestiva perché il ricorso era stato depositato il 10/2/2022 e notificato a mani proprie entro il termine semestrale, calcolato dalla pubblicazione della sentenza di revoca (11/11/2021). La Corte precisa che la notificazione a mani proprie, ex art. 138 c.p.c., del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza, conteneva al suo interno il decreto di convocazione, rendendo non necessaria un’ulteriore notifica del successivo ricorso proposto dalla procura della Repubblica, poi riunito, dovendo il debitore seguire lo sviluppo del procedimento.
Infine, la Corte esclude profili di nullità della notifica effettuata dalla procura ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso l’indirizzo di Campi Bisenzio, ritenendo che le risultanze anagrafiche abbiano valore meramente presuntivo e che la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario di temporanea assenza costituisca una presunzione superabile con ogni mezzo di prova, senza necessità di querela di falso. La Corte d’appello aveva accertato che la dimora effettiva del debitore era rimasta nel luogo ove la notifica era stata eseguita.
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Nota della Redazione
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