Moratoria biennale e pagamento dei creditori privilegiati nel piano del consumatore (Cass. civ. Sez. 1 n. 11676 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 67, quarto comma, CCII, come modificato dall’art. 19 del d.lgs. n. 136/2024, la moratoria fino a due anni dall’omologazione, prevista per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, va interpretata nel senso che la proposta può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza che sia necessario prevederne l’inizio del pagamento ovvero l’estinzione integrale prima del decorso del biennio. Il pagamento degli interessi legali rimane parimenti sospeso, ove la proposta lo preveda, per il medesimo periodo, ferma l’obbligatorietà del loro computo, decorrendo anch’essi durante il biennio.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli aveva omologato la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dal ricorrente ai sensi degli artt. 67 e seguenti CCII. La società creditrice, munita di ipoteca di primo grado, proponeva reclamo ex art. 51 CCII dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 67, comma 4, CCII per la mancata previsione del consenso del creditore ipotecario alla moratoria di durata superiore ai due anni e l’assenza del riconoscimento degli interessi legali.
La Corte territoriale accoglieva il reclamo e revocava l’omologazione, ritenendo che la moratoria biennale costituisse un termine perentorio entro il quale il creditore privilegiato dovesse essere soddisfatto integralmente. Avverso tale decisione il debitore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione del concetto di moratoria e l’omesso esame della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
La Motivazione della Corte
La S.C. rigetta il ricorso, ma corregge la motivazione della sentenza impugnata. Richiamando i precedenti formatisi in materia di legge n. 3/2012, la Corte ricorda che già con riguardo all’art. 8, comma 4, della legge n. 3/2012 la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che il termine ivi previsto andava inquadrato tra i termini iniziali e non finali, individuando il momento a partire dal quale il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi devono essere soddisfatti per l’intera misura prevista dal piano.
Tale interpretazione, prosegue la Corte, è estensibile alla nuova disposizione di cui all’art. 67, comma 4, CCII, in ragione della sostanziale sovrapponibilità strutturale delle due previsioni normative, ad eccezione del solo allungamento del termine da uno a due anni. L’interpretazione lessicale del termine “moratoria” non può che essere quella di sospensione o dilazione dell’esecuzione della prestazione, volta a concedere al debitore un periodo di grazia durante il quale i pagamenti possono essere sospesi o differiti.
La Corte precisa, tuttavia, che nel corso del biennio di moratoria gli interessi legali decorrono, essendo solo il loro pagamento a poter essere differito unitamente al capitale. Nel caso di specie, il piano aveva escluso il pagamento degli interessi sia per i primi due anni che per il periodo successivo, determinando l’inammissibilità della proposta per violazione dell’art. 67, comma 4, CCII. Il rigetto del primo motivo assorbe l’esame della seconda doglianza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.