Giudizio di rinvio chiuso e limiti del thema decidendum sulle spese (Cass. civ. Sez. I n. 822 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, il cui oggetto è fissato esclusivamente dal decisum della sentenza di legittimità, le parti non possono ampliare il thema decidendum mediante domande ed eccezioni nuove, salvo che queste siano rese necessarie dalle statuizioni della Corte di cassazione. La parte che, dopo aver richiesto in sede di merito la liquidazione del compenso secondo determinati parametri, invochi per la prima volta in sede di rinvio l’applicazione di una diversa tariffa, inammissibilmente modifica la domanda originaria. Ne consegue che l’eventuale affermazione contenuta nella sentenza di legittimità circa il parametro applicabile, ove collocata nell’ambito dell’esame di un motivo relativo a questione diversa, costituisce motivazione ad abundantiam, priva di effetti giuridici e non rientrante nel principio di diritto. In materia di spese, la cassazione della pronuncia di merito estende i suoi effetti, ai sensi dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., alla statuizione sulle spese del grado di reclamo, sicché il giudice del rinvio deve provvedere alla relativa liquidazione tenendo conto dell’esito della lite.
Il Fatto
Un professionista, già difensore di una procedura fallimentare, ottenne dal giudice delegato la liquidazione del compenso per l’attività giudiziale, ma non di quella stragiudiziale, esclusa per assenza di autorizzazione. Il reclamo proposto avverso tale decreto fu parzialmente accolto, con determinazione del compenso per la sola attività giudiziale. Proposto ricorso per cassazione, la Corte, con una precedente ordinanza, aveva affermato che nessuna norma subordina lo svolgimento dell’attività stragiudiziale all’autorizzazione del giudice delegato e aveva indicato i parametri per la liquidazione dell’attività giudiziale.
Il giudice del rinvio ha quindi liquidato il compenso per l’attività stragiudiziale secondo i parametri contenuti nell’istanza di liquidazione depositata dal professionista e richiamati nelle conclusioni del reclamo. Avverso tale decreto il professionista ha proposto nuovo ricorso, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati unitariamente per connessione, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha ricostruito il thema decidendum del precedente giudizio di legittimità: le doglianze avevano investito il diniego di compenso per l’attività stragiudiziale e la quantificazione del compenso per l’attività giudiziale, non già il criterio da applicare alla liquidazione stragiudiziale, questione rimasta assorbita per essere stato negato l’an debeatur.
Ne deriva che l’inciso contenuto nella precedente ordinanza, con cui si indicava il parametro applicabile qualora il compenso fosse stato riconosciuto, costituisce motivazione ad abundantiam, ininfluente ai fini della decisione e non rientrante nel principio di diritto. La Corte richiama, sul punto, il principio per cui, per verificare se il giudice del rinvio si sia uniformato al principio enunciato, occorre interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda, Cass. n. 3955/2018.
Il giudice del rinvio ha, pertanto, correttamente liquidato il compenso secondo i parametri dell’istanza di liquidazione, che lo stesso ricorrente aveva richiamato fino alle conclusioni del reclamo ex art. 26 legge fallimentare. Il giudizio di rinvio è, infatti, un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale è inibito alle parti ampliare il thema decidendum (Cass. n. 5137/2019, Cass. n. 24357/2022, Cass. n. 29879/2023). Il richiamo alla tariffa professionale del 2004, invocato per la prima volta in sede di rinvio, ha quindi inammissibilmente modificato la domanda; la curatela si è limitata a svolgere una deduzione difensiva.
Il quarto motivo è inammissibile quanto alla compensazione delle spese del primo giudizio di cassazione e del rinvio, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 19613/2017). È invece fondato quanto all’omessa liquidazione delle spese del grado di reclamo: la cassazione si estende ai provvedimenti dipendenti, compresa la statuizione sulle spese, sicché la parte vittoriosa all’esito del rinvio ha diritto alla liquidazione delle spese dell’intero processo (Cass. n. 1407/2020). La Corte ha cassato in parte qua il decreto e, decidendo nel merito, ha compensato integralmente le spese del grado di reclamo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.