Sull’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il capo di una sentenza ex art. 18 l. fall. relativo alle spese (Cass. civ. Sez. 1 n. 5300 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri esclusivamente il capo della sentenza resa sul reclamo ex art. 18 l. fall. concernente la regolamentazione delle spese processuali. La decisione di compensazione delle spese, anche alla luce della nozione elastica risultante dall’art. 92 c.p.c. come modificato a seguito di C. cost. n. 77 del 2018, è sindacabile in sede di legittimità solo se il giudice del merito si sia limitato a un’enunciazione astratta o non puntuale, tale da configurare una motivazione apparente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto reclamo ai sensi dell’art. 18 l. fall. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne aveva dichiarato lo stato di insolvenza. La Corte d’Appello di Roma, decidendo sul reclamo, ha revocato la declaratoria di insolvenza, ma ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società ai sensi dell’art. 96 c.p.c., compensando integralmente le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., nonché degli artt. 24 Cost. e 132 c.p.c., con specifico riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio di reclamo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era limitato esclusivamente al capo della sentenza che aveva deciso sulle spese processuali. La censura è stata pertanto ritenuta inammissibile, in quanto volta a sindacare la decisione circa la compensazione delle spese e il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., senza che emergessero profili di legittimità.
Nel merito della censura, la S.C. ha osservato come la Corte d’Appello avesse motivato la compensazione facendo riferimento alla circostanza che l’istanza oggetto del giudizio era da considerarsi proponibile già in pendenza del primo fallimento. Tale motivazione, valutata unitariamente al contesto della sentenza, è stata giudicata adeguata e non meramente apparente.
La Suprema Corte ha precisato che la nozione di compensazione delle spese, come emergente dall’attuale testo dell’art. 92 c.p.c., ha carattere elastico e ricomprende ogni situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Il sindacato del giudice di legittimità non può pertanto giungere a rivalutare la gravità ed eccezionalità delle ragioni della compensazione, che risultino coerenti con le evidenze di causa e con la giurisprudenza consolidata, come nel caso di specie.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente e al versamento di € 4.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c. per la temerarietà della lite. È stata, inoltre, disposta la condanna al pagamento di € 2.500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., sussistendo i presupposti per l’applicazione della sanzione rafforzata, come previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis.
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Nota della Redazione
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