Riclassificazione d’ufficio Inps senza effetto retroattivo sulle giornate agricole (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 823 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione adottati ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Tale regola, posta dall’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995, vale anche quando la riclassificazione sia operata d’ufficio dall’Istituto in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività. La retroattività resta limitata alla sola ipotesi di inquadramento iniziale errato, perché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. La ratio della norma è di favorire la certezza del rapporto contributivo, con ripercussioni sul bilancio dell’Istituto e sulle posizioni previdenziali dei lavoratori.

Il Fatto

La lavoratrice aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Salerno il riconoscimento del diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza anche per le giornate di lavoro svolte nell’anno 2012 alle dipendenze di una società agricola, con condanna dell’Inps al pagamento dell’indennità di disoccupazione per quella annualità. Il giudice di appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che la riclassificazione della società dal settore agricolo a quello industriale, operata dall’Istituto con verbale di accertamento, non potesse avere effetto retroattivo e non pregiudicasse quindi la posizione previdenziale maturata per le giornate antecedenti.

L’Inps ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. La lavoratrice ha resistito con controricorso. Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Istituto deduceva la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale avesse motivato con semplice rinvio a un proprio precedente, senza svolgere alcun accertamento. La censura è infondata: la sentenza impugnata richiama sì un precedente sovrapponibile, ma esterna anche proprie ragioni di fatto e di diritto. Per aversi il vizio di motivazione occorre che la pronuncia sia obiettivamente carente nell’indicazione del criterio logico seguito, evenienza esclusa nel caso concreto.

Con il secondo motivo l’Inps denunciava la violazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995, degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 352 del 1978 e dell’art. 44-bis del d.l. n. 69 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, sostenendo che anche l’accertamento ispettivo relativo all’omessa comunicazione della prevalenza dell’attività industriale su quella agricola andasse ricondotto alla retroattività prevista dalla norma.

La Corte richiama il proprio orientamento costante, ribadito dalle pronunce del 2024 e dai precedenti del 2022, 2021, 2019, 2018 e 2006, con cui è stato superato il contrario indirizzo del 2014. La regola generale è che i provvedimenti di variazione della classificazione producono effetti dal periodo di paga in corso alla notifica, e non retroagiscono. La retroattività è circoscritta dalla lettera della norma alla sola ipotesi di inquadramento iniziale errato per inesatte dichiarazioni datoriali.

Tale lettura è giustificata dalla ratio della disposizione, tesa a favorire la certezza del rapporto contributivo, e va bilanciata con l’esigenza dell’impresa di non essere gravata da obbligazioni per periodi ormai passati. Nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in questa sede, che nessuna dichiarazione non veritiera fu comunicata all’Inps dall’azienda. Ne consegue che la variazione opera ex nunc e non incide sull’attività lavorativa svolta in precedenza. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Istituto alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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