Compensazione del credito prededucibile con il debito verso la massa in L.C.A. (Cass. civ. Sez. I n. 57 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l. fall. appartengono agli istituti del diritto concorsuale, perché la relativa disciplina presuppone forme di controllo e pubblicità sulla composizione negoziata ed effetti protettivi tipici dei procedimenti concorsuali. Tuttavia il riconoscimento della natura concorsuale non estende la prededuzione in maniera indistinta a tutti i crediti sorti nella fase successiva all’omologa: i crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili nel successivo fallimento solo se conformi al piano approvato dai creditori e omologato dal tribunale. Sul piano processuale, la censura che assuma la prededucibilità “ipso iure” è inammissibile per genericità, occorrendo allegare lo specifico contenuto del piano di risanamento e la conformità ad esso dei contratti da cui i crediti derivano. La compensazione tra il credito prededucibile e il debito verso la massa non è disciplinata dall’art. 56 l. fall., ma dall’art. 1241 cod. civ., mezzo generale di estinzione satisfattiva delle obbligazioni applicabile anche quando uno dei soggetti coinvolti sia una procedura concorsuale.

Il Fatto

Una società cooperativa presentava domanda di concordato con riserva e, poi, ricorso per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti. Gli accordi venivano omologati. Successivamente la società era posta in liquidazione coatta amministrativa.

Il commissario liquidatore ammetteva al passivo il credito di una società fornitrice, in parte in chirografo e in parte in prededuzione. La fornitrice proponeva opposizione allo stato passivo. Il Tribunale accoglieva solo in parte, riconoscendo la compensazione per una quota e negando la prededucibilità dei crediti maturati dopo il deposito del concordato con riserva. La fornitrice ricorreva per cassazione; la procedura resisteva con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo del ricorso principale la Corte afferma che l’accordo di ristrutturazione appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come si desume dalla disciplina che presuppone controlli, pubblicità ed effetti protettivi tipici dei procedimenti concorsuali, richiamando sul punto un orientamento consolidato. La decisione impugnata va corretta ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ.

Il motivo è però inammissibile per genericità. Il ricorrente pretendeva la prededucibilità indistinta di tutti i crediti sorti dopo il deposito del concordato con riserva, invocando la continuità aziendale. La Corte chiarisce che i crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili nel fallimento successivo solo se conformi al piano approvato e omologato. Occorreva allegare il contenuto del piano di risanamento e dimostrare che i crediti derivavano dall’adempimento di contratti conformi a quel piano e funzionali ai suoi obiettivi.

Sul secondo motivo la Corte esclude la compensazione per l’importo riscosso dopo l’apertura della procedura. Il mandato all’incasso non trasferisce il credito al mandatario, ma genera l’obbligo di restituire la somma riscossa; tale obbligo sorge al momento della riscossione e non al conferimento del mandato. Riscossione avvenuta dopo l’avvio della procedura: mancano i presupposti dell’art. 56 l. fall.

Sul terzo motivo la Corte accoglie. La domanda di compensare il credito prededucibile con il debito verso la massa va ricondotta non all’art. 56 l. fall., che riguarda i debiti verso il fallito, ma all’art. 1241 cod. civ. Nulla ostava a che la procedura estinguesse il proprio debito compensandolo con il credito vantato verso il proprio creditore. Il giudice di merito doveva verificare l’esistenza di debiti reciproci, scaduti e di ammontare determinato, e dichiarare l’estinzione per compensazione dalla coesistenza dei crediti, anche se insorti in tempi diversi.

Sul ricorso incidentale la Corte respinge l’eccezione di improcedibilità, distinguendo il ricorso incidentale tempestivo dall’impugnazione incidentale tardiva: la prima tiene luogo del ricorso principale, la seconda è ammissibile se rispetta i termini dell’art. 371 cod. proc. civ. Nel merito, il primo motivo è infondato, poiché la nozione di “prestazione di servizi” dell’art. 2 d. lgs. 231/2002 ricomprende le prestazioni di fare il cui costo sia stato chiesto a rimborso. Il secondo motivo è inammissibile, involgendo valutazioni di fatto riservate al giudice del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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