Legittimazione del P.M. al fallimento e onere di allegazione dei vizi processuali (Cass. civ. Sez. I n. 884 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 7, n. 1, l. fall., anche quando la notitia decoctionis emerga da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato (cd. mod. 45). I vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa, con conseguente onere per l’impugnante di indicare il danno effettivamente arrecatogli dall’invocata nullità processuale.

Il Fatto

La società ricorrente impugna la sentenza con cui la corte d’appello ha rigettato il reclamo avverso la dichiarazione del proprio fallimento, pronunciata dal tribunale su istanza del P.M. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto il pubblico ministero legittimato a richiedere il fallimento, essendo lo stato di insolvenza emerso nel quadro di un procedimento penale promosso a carico di soggetti riconducibili ai soci. La corte territoriale aveva altresì escluso la prova di accordi transattivi con l’istituto di credito e dell’adempimento agli accordi di rateizzazione del debito tributario.

La società propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito dal fallimento con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi contestano la legittimazione del P.M.. La ricorrente sostiene che l’istanza del pubblico ministero avesse richiamato un’iscrizione a ruolo ex mod. 45, riferita a fatti non costituenti reato, e una nota della guardia di finanza estranea all’insolvenza. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara inammissibili, prima ancora che infondati, per contrasto meramente assertivo con l’accertamento del giudice di merito, che non risulta superato e che individuava l’emersione dell’insolvenza nell’ambito del procedimento penale.

Sulla regola sostanziale la Corte richiama Cass. n. 26407/2021: il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento ai sensi dell’art. 7, n. 1, l. fall. anche se la notitia decoctionis proviene da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato. La deduzione fondata sulla diversa natura dell’iscrizione non scalfisce quindi l’accertamento della corte territoriale.

Il terzo motivo prospetta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 15 l. fall. per il mancato svolgimento di attività istruttoria e per la mancata concessione di un ulteriore termine a difesa. La Corte lo reputa inammissibile per assoluta genericità: la ricorrente non nega di essere stata regolarmente convocata, di aver depositato la domanda di concordato preventivo in luogo della memoria, di aver ottenuto un termine per integrarla e di aver esposto le proprie ragioni in due udienze, ma non indica quali argomentazioni difensive non abbia potuto svolgere.

La Corte richiama qui l’insegnamento consolidato secondo cui i vizi processuali rilevanti ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. non tutelano l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa, con onere di indicare il danno effettivo (Cass. n. 13160/2020; n. 2626/2018; n. 15676/2014; n. 18635/2011).

Il quarto motivo, rubricato sotto il n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. ma svolto in fatto, è dichiarato inammissibile perché contrasta con l’accertamento del giudice di merito, che aveva escluso la prova dell’accordo con la banca e dell’adempimento agli accordi di rateizzazione. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 7.200, oltre al contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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