Decreto di trasferimento e credito per oneri concessori: inammissibile il ricorso che non coglie le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. 1 n. 940 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale rigetta il reclamo proposto ai sensi dell’art. 26 l. fall. avverso il decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato, quando le censure non intercettano le rationes decidendi del provvedimento impugnato, perché il loro eventuale accoglimento non comporterebbe comunque l’esito caducatorio richiesto. Il decreto di trasferimento deve descrivere correttamente il bene nella sua consistenza oggettiva: ove il permesso di costruire sia ormai scaduto, oggetto della vendita fallimentare è il solo terreno, non già il titolo edilizio, ormai invalido sul piano amministrativo e necessitante di un nuovo e diverso procedimento. I crediti per il rimborso di oneri concessori versati dalla fallita in bonis entrano nel patrimonio della massa attiva concorsuale e non sono trasferibili tramite la vendita coattiva del terreno, costituendo un credito autonomo e svincolato dal bene.
Il Fatto
Il Tribunale di Lucca aveva respinto il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dall’aggiudicatario avverso il decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato nella procedura fallimentare, relativo a un terreno edificabile. L’aggiudicatario lamentava che nel decreto non era stata integralmente riportata la descrizione del bene contenuta nella relazione di stima, che specificava l’intervento edilizio concesso e il credito verso il Comune per gli oneri concessori versati, chiedendone l’integrazione.
Il tribunale aveva rigettato il reclamo ritenendo corretta la descrizione del bene e rilevando che il credito restitutorio verso il Comune non poteva ritenersi implicitamente trasferito con il terreno. Avverso tale decisione, l’aggiudicatario proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione delle norme sulla vendita forzata e sul contenuto del decreto di trasferimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, rilevando che le censure non intercettavano le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Il Tribunale aveva correttamente evidenziato che, essendo il permesso di costruire scaduto, oggetto della vendita era solo il terreno, come specificato dal regolamento di gara e come emergente dal prezzo di vendita, conforme al valore di un terreno agricolo.
Quanto al credito per oneri concessori, la Corte ha condiviso l’assunto del tribunale secondo cui tale credito, essendo entrato nel patrimonio della massa attiva concorsuale, costituiva un credito autonomo e svincolato dal terreno, non trasferibile tramite la vendita coattiva e non certo “implicitamente” trasferito con il bene.
Pertanto, le doglianze del ricorrente sono state ritenute non rilevanti, in quanto il loro eventuale accoglimento non avrebbe comunque comportato l’esito caducatorio del provvedimento desiderato. La Corte ha confermato la liquidazione delle spese a carico del ricorrente soccombente e la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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