Onere di allegazione del pregiudizio da violazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. I n. 2204 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio processuale consistente nella violazione del contraddittorio è denunciabile in cassazione solo se la parte allega in termini specifici il concreto pregiudizio che ne è derivato al proprio diritto di difesa, non essendo sufficiente l’astratta irregolarità dell’attività giudiziaria. L’onere della prova del non superamento delle soglie dimensionali di fallibilità grava sull’imprenditore nei cui confronti è proposta istanza di fallimento; il mancato deposito dei bilanci e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata si risolve in danno dell’imprenditore medesimo. Il giudice non può trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova per supplire all’inadempimento probatorio del debitore.

Il Fatto

Il ricorrente, socio di una società in liquidazione, ha proposto reclamo avverso la sentenza con cui il Tribunale, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva dichiarato il fallimento della società partecipata, deducendo l’insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 1, secondo comma, l. fall.

La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo, reputando insufficiente la documentazione prodotta ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova del mancato superamento delle soglie quantitative. Il giudice di appello ha valorizzato il mancato deposito dei bilanci e la mancata tenuta della contabilità, che precludono la ricostruzione dei ricavi e dell’attivo patrimoniale, escludendo ogni rilievo all’inattività della società e alla relazione della Guardia di Finanza. Avverso tale pronuncia il socio ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi; gli intimati non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nonché la nullità della sentenza per lesione del principio del contraddittorio. Il Pubblico Ministero avrebbe depositato un’annotazione con cui si riservava di trasmettere le conclusioni all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni, e tale atto non sarebbe stato inserito nel fascicolo telematico, impedendo alla parte di visionarlo.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La lesione del diritto di difesa derivante da violazioni processuali è denunciabile solo quando si sia verificato un concreto pregiudizio incidente sull’andamento o sull’esito del processo (Cass., n. 27424/2023). La denuncia di simili vizi non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio effettivamente subito (Cass., n. 26831/2014).

Ne consegue che il ricorrente ha l’onere di allegare, in termini specifici e sotto pena di inammissibilità, quale pregiudizio abbia subito per effetto della supposta violazione processuale (Cass., n. 20834/2022); l’annullamento della sentenza è necessario solo se nel giudizio di rinvio la parte possa prospettarsi una pronuncia più favorevole (Cass., n. 27419/2021; Cass., n. 19759/2017). Nella specie il ricorrente si è limitato a dolersi di non aver potuto visionare le note scritte, senza indicare alcun pregiudizio specifico, peraltro da escludersi poiché la sentenza impugnata, pur menzionando l’atto del Procuratore Generale, non lo ha valorizzato ai fini della decisione.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, e 15, quarto comma, l. fall., contestando la ritenuta insufficienza della prova del mancato superamento delle soglie dimensionali. La Corte ha dichiarato anche tale motivo inammissibile, già ex art. 360-bis cod. proc. civ.: l’omesso deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e dei bilanci degli ultimi tre esercizi si risolve in danno dell’imprenditore, onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono la fallibilità (Cass., n. 25188/2017). In assenza dei bilanci, il giudice non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio trasformandosi in autonomo organo di ricerca della prova (Cass., n. 625/2016).

Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con esclusione della pronuncia sulle spese in assenza di costituzione degli intimati e con raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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