Patrocinio a spese dello Stato: inammissibilità del ricorso per valutazioni di merito (Cass. civ. Sez. II n. 897 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di patrocinio a spese dello Stato, la sussistenza dell’autocertificazione sulle condizioni reddituali dell’istante e dei familiari conviventi è prescritta a pena di inammissibilità, sicché la sua mancanza non può essere superata dall’esercizio di un potere di acquisizione ufficioso. Il ricorso al potere-dovere di verifica ex art. 127 d.P.R. n. 115/2002 è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno accertare la veridicità della dichiarazione della parte istante ed è rimesso alla sua discrezionalità, con conseguente insindacabilità in cassazione allorché adeguatamente motivato. È inammissibile, pertanto, il ricorso che si traduca nella richiesta di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto opposizione innanzi al Tribunale di Firenze, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 15 d.l. n. 150/2011, avverso il decreto emesso dallo stesso Tribunale nel procedimento presupposto di separazione giudiziale, con cui era stata ordinata nei suoi riguardi la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con effetto retroattivo dalla data di ammissione.
Il Tribunale, con ordinanza, aveva rigettato il ricorso, ritenendo corretta la revoca sull’assunto dell’inattendibilità delle dichiarazioni reddituali versate in atti e della mancata produzione della dichiarazione dei redditi del compagno convivente. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il Ministero della Giustizia si è costituito.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 79 e 127 d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 702-ter cod. proc. civ., lamentando che il giudice dell’opposizione avrebbe ignorato le richieste di verificare, tramite assistenti sociali e intervento della Guardia di Finanza, la posizione fiscale dell’istante e l’esistenza di un compagno convivente.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Dal provvedimento impugnato emerge con chiarezza che le dichiarazioni reddituali erano nella disponibilità dei giudici del merito, come impone l’art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 a pena di inammissibilità dell’istanza di ammissione al beneficio; di tali dichiarazioni i giudici lamentavano l’inattendibilità, risultando in atti che l’istante occupasse un immobile di sua proprietà e svolgesse la professione di avvocato.
Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la sussistenza dell’autocertificazione sulle condizioni reddituali dell’istante e dei familiari conviventi è prescritta dalla legge a pena di inammissibilità, onde la sua mancanza non può essere superata dall’esercizio di un potere di acquisizione ufficioso, il cui ricorso è invece ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione della parte istante (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1712 del 16/01/2024; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6292 del 19/03/2014).
Si tratta di un potere-dovere di verifica ex art. 127 d.P.R. n. 115/2002 rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, rispetto alla quale non è ammesso il sindacato di legittimità allorché adeguatamente motivato. Quanto alla presenza di un compagno convivente, la cui situazione reddituale si somma a quella dell’istante ex art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, il Tribunale ha accertato la convivenza stabile all’esito di una puntuale ricostruzione delle risultanze istruttorie. Ciò basta ad escludere il sindacato della Corte, poiché l’istanza si traduce nella richiesta di una nuova pronuncia sul fatto, estranea ai fini del giudizio di cassazione.
Il Collegio non ha proceduto alla determinazione delle spese, avendo la controparte depositato solo atto di costituzione. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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