Iscrizione ipotecaria: giurisdizione secondo la natura del credito, tributaria o ordinaria (Cass. civ. Sez. Un. n. 14571 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario nelle controversie concernenti l’opposizione all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, anche dopo le modifiche all’art. 19, comma 1, lett. e-bis, d.lgs. n. 546/1992, non dipende dallo strumento di riscossione utilizzato, ma dalla natura del credito fatto valere. Ove l’atto impugnato tragga fondamento da crediti in parte tributari ed in parte estranei alla materia tributaria, la giurisdizione va ripartita: al giudice tributario per i crediti di natura tributaria, al giudice ordinario per quelli di natura extratributaria, non ostando a tale conclusione la circostanza che il soggetto pubblico disponga di strumenti privilegiati di riscossione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi al giudice tributario la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la successiva comunicazione di iscrizione, notificatele dall’agente della riscossione per il pagamento di importi risultanti da diverse cartelle. L’agente della riscossione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, sostenendo che la cognizione spettasse al giudice ordinario, attesa la mancata contestazione dei titoli e la natura dei crediti.
Nel corso del giudizio, la società proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice tributario. L’agente della riscossione eccepiva, in via subordinata, una ripartizione della giurisdizione in ragione della natura, tributaria o meno, dei crediti azionati.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile il regolamento, pur nella pendenza di un giudizio di merito promosso dalla stessa ricorrente. L’iniziativa trova giustificazione nei dubbi insorti in ordine alla corretta individuazione del giudice, a seguito dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’agente della riscossione.
La Corte ha ribadito, richiamando i propri precedenti, che nei conflitti tra giurisdizione ordinaria e tributaria riguardanti l’opposizione all’esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico non si deve avere riguardo allo strumento di riscossione adoperato, bensì alla natura del credito fatto valere. Occorre verificare, quindi, se la pretesa origini da una pretesa impositiva della Pubblica Amministrazione o costituisca il corrispettivo di una prestazione resa in esecuzione di un rapporto privatistico. La disponibilità, per il creditore pubblico, di strumenti privilegiati di riscossione non altera la natura del credito.
Precisato che le Sezioni Unite, quale giudice della giurisdizione, sono anche giudice del fatto e possono apprezzare direttamente le risultanze istruttorie, il Collegio ha esaminato il dettaglio delle somme richieste. Dall’esame è emerso che solo una parte dei crediti era di natura erariale, mentre i restanti erano riconducibili a rapporti con altri enti, quali INAIL, Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed INPS.
La Corte ha pertanto enunciato il principio secondo cui, se il provvedimento di iscrizione si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari, la giurisdizione spetterà ad entrambi i giudici, ciascuno per il proprio ambito. In applicazione di tale criterio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario per i crediti di natura extratributaria e quella del giudice tributario per i crediti di natura erariale, compensando le spese processuali.
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Nota della Redazione
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