Doppia declinatoria di giurisdizione e revoca del finanziamento per inadempimento: spetta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 3180 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia del conflitto reale negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, cod. proc. civ., è ammissibile anche quando una delle due pronunce declinatorie della giurisdizione sia passata in giudicato, ove il giudice adito all’esito della prima declinatoria abbia, a sua volta, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione senza sottoporre la questione alle Sezioni Unite. La parziale diversità di petitum formale non osta alla configurabilità del conflitto, quando la domanda sia comunque posta in relazione alla medesima causa petendi. In materia di concessione e revoca di contributi pubblici, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la revoca discenda dall’accertamento di un inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite in sede di erogazione, poiché il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo e non implicando alcuna valutazione discrezionale.
Il Fatto
Il Comune di Baronissi, in proprio e quale ente capofila del Piano di Zona Sociale Irno-Piacentini Ambito S2, impugnò dinanzi al TAR Campania il decreto regionale di revoca di un finanziamento di € 2.255.000,00, concesso nell’ambito del programma POR Campania 2000-2006. Il decreto contestava violazioni delle disposizioni comunitarie in materia di pubblici affidamenti e intimava la restituzione di parte della somma erogata.
Il TAR declinò la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario. Riassunta la causa, il Tribunale di Napoli accolse la domanda del Comune, ma la Corte d’appello di Napoli, su impugnazione della Regione, dichiarò a sua volta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Riassunto il giudizio dinanzi al TAR, questo dichiarò l’inammissibilità per l’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione. Il Consiglio di Stato confermò la pronuncia, rilevando che il Comune avrebbe dovuto impugnare per cassazione la sentenza declinatoria della Corte d’appello. Il Comune ha quindi proposto ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso, correggendo l’impostazione del Consiglio di Stato. Pur non avendo l’art. 59 della legge n. 69/2009 coperto l’intero arco delle situazioni processuali successive a una declinatoria di giurisdizione, tanto da non avere determinato l’abrogazione dell’art. 362 cod. proc. civ., l’ordinamento ammette la possibilità di far valere in ogni tempo il conflitto reale negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite. Ciò avviene quando il giudice adito all’esito di una prima pronuncia declinatoria dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, senza sottoporre la questione alla Cassazione. La circostanza che una delle due decisioni sia passata in giudicato non preclude il rimedio, poiché la fattispecie integra gli estremi del conflitto reale regolato dall’art. 362, comma 2, n. 1, cod. proc. civ..
La Corte ha inoltre escluso che la diversità formale dei petitum avanzati nei due giudizi potesse inficiare la configurabilità del conflitto. Il Comune aveva inizialmente chiesto l’annullamento del decreto di revoca e, dopo la riassunzione dinanzi al Tribunale, l’accertamento del diritto a trattenere le somme, con disapplicazione del medesimo decreto. Le Sezioni Unite hanno ravvisato l’identità di petitum sostanziale e di causa petendi, consistendo la domanda nell’accertamento dell’infondatezza della pretesa restitutoria della Regione.
Nel merito, la Corte ha ribadito il criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, richiamando il principio per cui spetta sempre al giudice ordinario la cognizione sulla revoca di un finanziamento quando questa dipenda dall’accertamento di un inadempimento del beneficiario alle condizioni di erogazione. In tal caso, il provvedimento di revoca è meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto e incide su un diritto soggettivo, non implicando alcuna valutazione discrezionale dell’amministrazione. Al contrario, la giurisdizione del giudice amministrativo ricorre quando la revoca consegua a un ripensamento dell’amministrazione per vizi di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico.
Nel caso in esame, la revoca era stata determinata da irregolarità nella scelta della società attuatrice del progetto, che attenevano alla fase esecutiva del rapporto e non a vizi del provvedimento concessorio. La Corte ha qualificato tale condotta come una forma di inadempimento contrattuale. Ha infine precisato che il protocollo di intesa sottoscritto tra le parti non costituiva l’atto generatore del credito, ma un mero regolamento attuativo del rapporto, non idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa. In accoglimento del ricorso, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale le parti sono state rimesse nel termine di legge.
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Nota della Redazione
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