L’eccesso di potere giurisdizionale non copre gli errores in procedendo del giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 5189 del 07.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di eccesso di potere giurisdizionale, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, è riferito esclusivamente alle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, ovvero di difetto relativo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Non è configurabile per errores in procedendo, che non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere ma solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo. Le valutazioni di merito, come il riconoscere o negare efficacia di atto pubblico a un documento, attengono all’esercizio della giurisdizione e non pongono una questione di giurisdizione.
Il Fatto
La controversia trae origine dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalle associazioni di categoria contro il decreto del Presidente della Regione Campania di determinazione dei rappresentanti nel consiglio della Camera di Commercio di Salerno. A seguito dell’opposizione della Regione, il ricorso fu trasposto dinanzi al giudice amministrativo, che lo dichiarò inammissibile.
Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, dichiarava invece l’inammissibilità dell’opposizione della Regione per intervenuta decadenza dal termine perentorio e disponeva la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria. Avverso tale sentenza la Regione ha proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno innanzitutto ribadito la nozione di eccesso di potere giurisdizionale, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e i propri precedenti. Tale vizio ricorre solo nel difetto assoluto di giurisdizione o nella violazione dei limiti esterni, e non è suscettibile di letture estensive, neppure con riferimento a sentenze abnormi o allo stravolgimento delle norme di riferimento.
Con il primo motivo la Regione sosteneva che, per il principio di alternatività tra ricorso straordinario e rimedio giurisdizionale, le questioni preliminari della fase giustiziale resterebbero assorbite dalla trasposizione. La Corte ha però osservato che la censura non denuncia un eccesso di potere giurisdizionale ma un error in procedendo interno alla giurisdizione amministrativa, essendo la giurisdizione amministrativa il presupposto indefettibile del ricorso straordinario. In ogni caso il parere del Consiglio di Stato richiamato dalla ricorrente non affermava quanto da lei sostenuto.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva il rifiuto di esercizio della giurisdizione, contestando la sentenza per aver negato natura di atto pubblico all’attestazione del dirigente dell’UNEP. La Corte ha chiarito che il riconoscere o negare efficacia di atto pubblico è una valutazione di merito che può preludere a un errore di giudizio, ma non integra una questione di giurisdizione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile con condanna alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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