La fase istruttoria o dibattimentale nel compenso penale dell’avvocato non include l’udienza di mero rinvio (Cass. civ. Sez. 2 n. 694 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dei compensi all’avvocato per l’attività svolta nel giudizio penale, ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.M. n. 55/2014, la partecipazione a un’udienza di mero rinvio non rileva ai fini della determinazione del compenso, essendo tale udienza sottratta dai parametri generali. L’udienza di mero rinvio non può qualificarsi come attività riconducibile alla fase istruttoria o dibattimentale, neanche preliminare, poiché non risulta funzionale alla ricerca o alla formazione della prova. La fase istruttoria o dibattimentale va sempre valutata nell’an, prima ancora che nel quantum, ma tale valutazione presuppone che l’attività svolta non sia meramente dilatoria. È inammissibile, per difetto di specificità e autosufficienza ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., il motivo di ricorso che meramente richiami documenti del giudizio di merito senza riprodurne il contenuto essenziale.

Il Fatto

Un’avvocata, dopo aver svolto funzioni di difensore di ufficio in un procedimento penale partecipando a un’unica udienza, promuoveva azione per il recupero dei propri compensi. A seguito del rifiuto dell’assistito di pagare, la professionista avviava un primo pignoramento, ottenendo l’assegnazione del ricavato. Successivamente, chiedeva la liquidazione dei compensi ai sensi dell’art. 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 per l’attività difensiva espletata nel processo penale e per l’attività svolta per il recupero del credito. Il Tribunale in composizione monocratica accoglieva parzialmente l’opposizione, liquidando l’attività penale quale sola fase di studio, per la somma minima di euro 150,00, e riconoscendo solo alcune spese.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con il quale la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 82 D.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 12, comma 3, D.M. n. 55/2014, sostenendo che l’attività svolta all’udienza del 12.10.2015 dovesse essere liquidata come fase dibattimentale, poiché la difesa aveva dovuto esaminare documenti prodotti dalla parte civile. Il motivo è ritenuto infondato: il giudice di merito ha accertato che in quell’udienza non si era svolta attività istruttoria, avendo la stessa difesa chiesto rinvio per termini a difesa.

La Corte richiama l’art. 12, comma 1, D.M. n. 55/2014, il quale prevede che ai fini della liquidazione si tenga conto del numero di udienze «diverse da quelle di mero rinvio». Tale disposizione va letta congiuntamente al terzo comma, che alla lettera c) definisce la fase istruttoria o dibattimentale come le attività «funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova». L’udienza di mero rinvio, essendo già sottratta dal comma 1 dai parametri generali, non può considerarsi funzionale ad ulteriori attività istruttorie.

La Corte precisa che la fase istruttoria o dibattimentale va comunque valutata nell’an, come affermato da Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18791 del 2020, ma tale principio opera solo per le udienze che non siano di mero rinvio. In tal senso, la giurisprudenza citata dalla ricorrente (Cass. Sez. 2, n. 3889 del 2023 e Cass. Sez. 2, n. 28170 del 2023) non è dirimente, perché riferita a fattispecie in cui l’attività istruttoria era effettivamente ineludibile.

Il secondo motivo, riguardante la mancata liquidazione di spese non imponibili anticipate e documentate (costi di notifica e versamenti all’Istituto Vendite Giudiziarie), è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. La ricorrente si è limitata a richiamare i documenti del giudizio di merito, senza riprodurne il contenuto, non ponendo la Corte nella condizione di verificarne il fondamento, in conformità con Cass. Sez. Un., n. 7701 del 2016.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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