Restituzione somme da titolo caducato e interessi senza domanda (Cass. civ. Sez. I n. 901 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d’indebito, ma risponde a un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore. Ne consegue che il titolo restitutorio comprende ex lege, senza necessità di apposita domanda, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali sulla somma corrisposta. Gli interessi decorrono dal giorno dell’avvenuto pagamento, ai sensi dell’art. 1282 c.c., e non dalla data di pubblicazione della sentenza restitutoria.

Il Fatto

Gli eredi del proprietario di alcuni terreni, insieme ad altra erede, hanno convenuto in giudizio il Comune di Roma per ottenere il risarcimento dei danni da occupazione abusiva e irreversibile trasformazione di aree destinate alla realizzazione di infrastrutture, senza decreto di esproprio. Il Giudice di primo grado, espletata una consulenza tecnica, ha accolto la domanda, liquidando le indennità di esproprio e di occupazione.

La vicenda processuale si è articolata attraverso l’appello del Comune, un primo giudizio di cassazione che ha rideterminato il criterio di quantificazione e un giudizio di rinvio davanti alla Corte d’Appello di Roma. In quest’ultima sede la Corte ha accertato che i privati avevano percepito una somma superiore al dovuto e ne ha disposto la restituzione a Roma Capitale, riconoscendo sulla somma da restituire anche gli interessi legali dalla data del pagamento ricevuto. I privati hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale statuizione.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti hanno contestato il riconoscimento degli interessi sotto tre profili: l’assenza di una domanda tempestiva, l’omessa considerazione delle contestazioni svolte nella comparsa conclusionale e, in via subordinata, l’individuazione del momento di decorrenza degli interessi. La Corte ha anzitutto escluso profili di inammissibilità, rilevando che i primi due motivi sono separati e affrontano profili diversi, non integrando la mescolanza di mezzi eterogenei sanzionata dalla pronuncia n. 26874/2018. Quanto al terzo motivo, pur facendo riferimento sia all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. sia all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la Corte ne ha ritenuto ammissibile la valutazione alla luce della pronuncia n. 39169/2021, che consente di apprezzare singolarmente le censure identificabili in modo specifico.

Nel merito, i motivi sono stati dichiarati totalmente infondati. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, per le obbligazioni restitutorie fondate sulla caducazione del titolo provvisorio di condanna che aveva giustificato il pagamento, la debenza degli interessi sugli importi da restituire non richiede un’apposita domanda ma segue di diritto.

A sostegno la Corte ha richiamato la pronuncia n. 34011/2021, secondo cui la restituzione non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell’accipiens e il titolo restitutorio comprende ex lege il diritto di recuperare gli interessi legali con decorrenza dal giorno dell’avvenuto pagamento. Il titolo restitutorio, essendo integralmente volto a ripristinare la posizione anteriore, può ritenersi anche implicitamente comprensivo dell’obbligo di restituire gli interessi, e la domanda restitutoria implica la restituzione integrale nella situazione precedente al pagamento.

La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza successiva, segnalando che la pronuncia n. 5682/2023, che inquadra la restituzione nell’ambito dell’indebito richiedendo una domanda specifica per gli interessi, costituisce una voce isolata difforme dall’orientamento richiamato.

Quanto al terzo motivo, concernente la decorrenza degli interessi, la Corte lo ha giudicato infondato perché in contrasto con la ratio ripristinatoria dell’obbligazione restitutoria. Gli interessi legali sono dovuti dal giorno dell’avvenuto pagamento, ex art. 1282 c.c., anche in mancanza di specifica domanda. Il ricorso è stato pertanto respinto integralmente, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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