Litisconsorzio necessario tra società e soci nella trasparenza fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 920 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento posto a base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società e dei soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione, comportano che il ricorso proposto anche da uno solo dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che siano prospettate questioni personali. Ne deriva un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario, con obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. Il principio opera anche quando i soci abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116 d.P.R. n. 917/1986, con automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio.

Il Fatto

Due soci, insieme a un terzo congiunto, partecipavano a una società a ristretta base sociale, della quale il terzo era anche legale rappresentante. Per l’anno di imposta 2006 essi ricevevano un avviso di accertamento con rideterminazione dei redditi a fini Irpef, in proporzione alla quota di capitale sottoscritta rispetto a quanto dichiarato dalla società.

In quella sede apprendevano che la società aveva optato per la tassazione forfettaria in trasparenza con i soci, ai sensi degli artt. 115 e 116 d.P.R. n. 917/1986, affermando di non saperne nulla, e si vedevano vincolati alla scelta societaria nella propria tassazione individuale. Il giudice di primo grado accoglieva le loro ragioni; il collegio d’appello, sull’impugnazione dell’Ufficio, rovesciava la decisione in base all’esegesi letterale delle disposizioni, che parlano sempre di dichiarazione della società e mai di intervento dei soci. I due soci propongono quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato ed assorbente il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 per mancato rispetto del litisconsorzio necessario tra tutti i soci e la società nella cd. piccola trasparenza.

Il collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 14815 del 4 giugno 2008: l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comportano che il ricorso tributario, proposto anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo questioni personali. Tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. La controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impugnato, con configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio (conforme Cass. n. 7789 del 2016).

Il principio è stato poi affinato: non è necessario il rinvio al primo giudice, disponendosi la riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo, quando vi sia identità di causa petendi dei ricorsi, simultanea proposizione degli stessi avverso un sostanziale avviso unitario di accertamento, simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito e identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (Cass. n. 3830/2010, Cass. n. 3789/2018).

La Corte ribadisce che il medesimo principio opera nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali i cui soci abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ex art. 116 d.P.R. n. 917/1986: il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio verso tutti i soci e la società, con nullità assoluta del giudizio irritualmente celebrato (cfr. Cass. n. 24472/2015, Cass. n. 21262/2024 e Cass. n. 27278/2024).

Nel caso concreto non è possibile procedere alla riunione dei giudizi tra tutti i litisconsorti necessari, perché la società non risulta aver proposto ricorso avverso l’originario avviso di accertamento. La Corte dichiara pertanto la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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