Accertamento da inattendibilità contabile e non da studio di settore: escluso il contraddittorio preventivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 13559 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento analitico-induttivo di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 non è equiparabile all’accertamento standardizzato mediante studi di settore, che costituisce uno strumento alternativo svincolato dall’analisi delle scritture contabili. La sua legittimità non richiede l’attivazione del contraddittorio preventivo né la sussistenza delle “gravi incongruenze” che giustificano l’accertamento induttivo puro; è invece sufficiente la valutazione di inattendibilità delle scritture contabili, fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti. L’erronea qualificazione dell’accertamento operata dal giudice di merito non integra violazione di legge ma error in procedendo, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. L’erronea intitolazione del motivo di ricorso non ne determina l’inammissibilità se il vizio denunciato è chiaramente individuabile.
Il Fatto
A seguito di un accesso della Guardia di Finanza presso l’attività commerciale del contribuente, era rinvenuta una lavoratrice che dichiarava di aver svolto prestazioni lavorative per un periodo più ampio rispetto a quello risultante dai voucher. La successiva verifica presso l’INPS confermava la parziale omissione, evidenziando la presenza di voucher per un numero di giornate inferiore a quello dichiarato. L’Agenzia delle Entrate emetteva quindi un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione maggiori ricavi, ritenendo inattendibili le scritture contabili e determinando il reddito anche con l’ausilio dei dati percentuali dello studio di settore.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia confermava la decisione, ritenendo l’accertamento fondato esclusivamente sullo studio di settore e, pertanto, illegittimo per mancato esperimento del contraddittorio preventivo. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Quanto alla prima, ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che, secondo la lettura delle Sezioni Unite n. 8950 del 2022, deve essere interpretato senza eccessivo formalismo, essendo sufficiente che il ricorrente indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati e ne segnali la presenza nel fascicolo di merito. Nel caso di specie, la ricorrente aveva riportato e riassunto l’avviso di accertamento e trascritto lo stralcio del processo verbale di constatazione.
Quanto alla seconda eccezione, la Corte ha chiarito che l’erronea qualificazione giuridica dell’accertamento compiuta dal giudice di merito non costituisce violazione di legge ma un errore sulla selezione del materiale probatorio, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Ha inoltre precisato che l’erronea intitolazione del motivo non determina l’inammissibilità del ricorso quando il vizio denunciato sia chiaramente individuabile dal suo contenuto.
Nel merito, la Corte ha distinto l’accertamento fondato sugli studi di settore, che richiede la sussistenza di “gravi incongruenze” tra reddito dichiarato e reddito calcolato secondo lo standard, dall’accertamento di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, basato sull’inattendibilità delle scritture contabili. La procedura standardizzata è uno strumento alternativo all’accertamento analitico-induttivo, essendone del tutto indipendente.
Nel caso concreto, l’avviso di accertamento non richiamava il requisito delle gravi incongruenze ma si fondava sull’irregolarità contabile emersa dalla verifica, sulla mancata annotazione delle prestazioni lavorative e sulle verifiche INPS, elementi che integrano presunzioni gravi, precise e concordanti. Lo studio di settore era stato utilizzato solo per la quantificazione del reddito, non quale presupposto dell’accertamento. Ne consegue che l’omissione del contraddittorio preventivo non determina la nullità dell’atto. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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