Notifica PEC della cartella solo valida con raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. V n. 16810 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica a mezzo PEC di una cartella di pagamento non è un requisito di esistenza dell’atto impositivo, ma una condizione integrativa della sua efficacia. L’eventuale vizio procedimentale, compresa la spedizione da un indirizzo non incluso nel registro INI-PEC, è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell’atto e lo abbia impugnato nel termine di decadenza. Il mancato rispetto della regola sulla esclusività dell’indirizzo digitale produce effetti solo se determina una lesione del diritto di difesa o un pregiudizio per la decisione.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per l’iscrizione a ruolo di imposte di registro e ipocatastali, liquidate con un precedente avviso. La Commissione tributaria regionale della Campania, accogliendo l’appello, riteneva invalida la notifica della cartella perché proveniente da un indirizzo PEC non riconducibile, secondo l’elenco IPA, all’agente della riscossione, che risulterebbe accreditato su indirizzi differenti. Il giudice del gravame dichiarava assorbite le altre doglianze.
L’agente della riscossione ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle norme sulla notifica a mezzo posta elettronica certificata e, in ogni caso, la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, avendo la contribuente ricevuto e tempestivamente impugnato l’atto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, connessi, e li accoglie. Il punto di partenza è la nozione di inesistenza giuridica della notificazione, che le Sezioni Unite n. 14916 del 2016 hanno circoscritto alle sole ipotesi di attività priva degli elementi costitutivi essenziali, con restituzione dell’atto al mittente. Restano fuori i casi in cui la notifica sia meramente tentata, ma non compiuta.
Le Sezioni Unite n. 15979 del 2022, richiamate con specifico riferimento a fattispecie omologa, hanno chiarito che la costituzione del destinatario, che dimostri di poter svolgere compiutamente le proprie difese, sottrae rilevanza alla irregolarità, avendo la notifica raggiunto lo scopo senza incertezze sulla provenienza e sull’oggetto dell’impugnazione. Il riferimento normativo è l’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, che individua come indirizzo di notificazione passiva quello primario indicato nella sezione ente del registro AGID, attribuendo minore rilevanza agli indirizzi pur non inclusi nel registro.
La maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi elencati e accessibili, realizza il principio di elettività della domiciliazione per il soggetto passivo, associando a tale esclusività un onere di diligente tenuta del proprio casellario. Nessuna incertezza si pone, invece, quando è il mittente a promuovere la notifica dal proprio valido indirizzo PEC.
La Corte ribadisce poi l’orientamento consolidato secondo cui la notificazione non è requisito di esistenza e perfezionamento dell’atto impositivo, ma condizione integrativa di efficacia. La sua invalidità non comporta automaticamente l’inesistenza dell’atto quando ne risulti inequivocabile la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo. La nullità della notifica è dunque sanata, a norma dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione dell’atto invalidamente notificato.
La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché riesamini la controversia, comprese le questioni assorbite, attenendosi ai principi esposti.
Nota della Redazione
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