Trasparenza fiscale e litisconsorzio necessario tra società e soci (Cass. civ. Sez. V n. 923 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali che ha optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 d.P.R. n. 917/1986, con automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione, il ricorso tributario proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992 nei confronti di tutti i soci e della società. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. Non è possibile supplire alla mancata integrazione mediante la riunione dei giudizi quando la società non abbia impugnato l’originario avviso di accertamento.

Il Fatto

Due soci di una s.r.l. a ristretta base sociale, insieme a un terzo congiunto, erano stati attinti da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007, con rideterminazione dei redditi ai fini Irpef in proporzione alle quote di capitale sottoscritte. I soci apprendevano in quella sede che la società aveva optato per la tassazione forfettaria in trasparenza con i soci, ai sensi degli artt. 115 e 116 d.P.R. n. 917/1986, e che la loro tassazione individuale era stata rimodulata in base alla scelta societaria, della quale affermavano di non sapere nulla.

Il giudice di primo grado accoglieva le loro ragioni, ritenendo che il singolo contribuente non potesse essere vincolato da una scelta societaria assunta a sua insaputa. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, sull’impugnazione dell’Ufficio, rovesciava l’esito con argomento letterale: le disposizioni richiamate parlano sempre di dichiarazione della società, mai di intervento adesivo dei soci. I due soci propongono quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 per mancato rispetto del litisconsorzio sostanziale e processuale tra tutti i soci e la società nella cosiddetta piccola trasparenza. Il secondo censura la violazione degli artt. 115 e 116 d.P.R. n. 917/1986, perché la sola dichiarazione societaria non potrebbe vincolare i soci che non l’hanno formulata o ne erano all’oscuro. Il terzo lamenta violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo, contestando la quantificazione delle quote di partecipazione al 33% anziché al 25% per ciascuno. Il quarto deduce infine il mancato esame della domanda di esenzione dalle sanzioni per assenza di colpa o dolo.

La Corte ritiene fondato ed assorbente il primo motivo. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 2008, ribadisce che l’unitarietà dell’accertamento posto alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei soci comporta che il ricorso proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

La controversia, precisa il Collegio, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone quindi l’integrazione del contraddittorio e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio.

Il principio è poi applicato al caso della trasparenza fiscale disciplinata dall’art. 116 d.P.R. n. 917/1986, con richiamo a Cass. Sez. V n. 24472 del 2015 e, da ultimo, a Cass. n. 21262/2024 e n. 27278/2024. Il Collegio richiama anche l’orientamento che consente, per economia processuale e ragionevole durata, di evitare il rinvio al primo giudice mediante riunione dei ricorsi, ma solo in presenza di identità di causa petendi, simultanea proposizione, simultanea trattazione in entrambi i gradi e identità sostanziale delle decisioni (Cass. Sez. V n. 3830/2010 e n. 3789/2018).

Nel caso concreto la riunione non è praticabile, perché la società non risulta aver proposto ricorso avverso l’originario avviso di accertamento. Ne segue la dichiarazione di nullità dell’intero giudizio, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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