Acquisizione sanante: non si somma il valore dell’opera al valore venale (Cass. civ. Sez. I n. 1000 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto di acquisizione sanante, alla data di adozione del provvedimento non deve computarsi il valore dell’opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dall’amministrazione, in ragione del richiamo all’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 327/2001, che fa salva la disposizione dell’art. 32, comma 1. Sono devolute al giudice ordinario, in unico grado dinanzi alla corte d’appello, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo, avendo la legge considerato il credito del proprietario quale unicum non scomponibile; appartengono invece al giudice amministrativo le controversie in cui sia dedotta l’illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione. La motivazione dell’indennità è altresì viziata quando non giustifica, per intrinseca contraddittorietà, la distinzione tra aree edificabili e non edificabili.

Il Fatto

Un Comune ricorre per cassazione contro l’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Catania ha determinato l’indennità dovuta al proprietario di una porzione di terreno acquisita con decreto sanante del 16.7.2014, dopo che il bene era stato occupato in via d’urgenza nel 2001 e irreversibilmente trasformato con la realizzazione di un’opera pubblica. Il decreto finale di espropriazione era stato annullato dal giudice amministrativo.

Il Comune aveva determinato l’indennità in € 19.628,81, mentre la Corte d’Appello l’aveva liquidata in € 595.194,14, comprensiva del valore dell’opera costruita, del pregiudizio non patrimoniale, del danno per occupazione senza titolo e dell’indennità per l’occupazione legittima. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che censura la ritenuta sussistenza della giurisdizione ordinaria, è infondato. La Corte d’Appello si è conformata all’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite e nel frattempo confermato da Cass. S.U. n. 20691/2021: le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono devolute al giudice ordinario, in unico grado, perché il legislatore ha considerato il credito del proprietario come un unicum non scomponibile. Alla giurisdizione amministrativa resta riservata la deduzione dell’illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione. Poiché sulla questione si sono già pronunciate le Sezioni Unite, il motivo è respinto dalla sezione semplice ai sensi dell’art. 374, comma 1, c.p.c.

Il terzo motivo è fondato. La Corte territoriale ha sommato al valore commerciale del terreno il valore delle opere eseguite, indicando l’indennizzo per la perdita della proprietà in € 331.000. Il principio di diritto è già stato affermato da Cass. n. 9871/2023: il valore dell’opera pubblica non entra nel valore venale. La Corte richiama anche Cass. nn. 16214/2023, 20354/2023 e 25707/2024. Né vale opporre un giudicato interno o un’acquiescenza, poiché il secondo motivo censura espressamente l’ordinanza su questo aspetto.

Il quarto motivo è parimenti fondato nei termini esposti. La Corte d’Appello ha considerato edificabile l’intera area, benché dalla relazione del c.t.u. risultasse edificabile solo parte di essa. Le affermazioni contenute nell’ordinanza sono intrinsecamente contraddittorie e manca del tutto la giustificazione della distinzione tra aree edificabili e non edificabili con riguardo al rapporto tra destinazione urbanistica e vincolo preordinato all’esproprio, del quale correttamente il giudice del merito afferma che non si può tenere conto. Non giova il concetto di edificabilità di fatto, utilizzabile solo per i terreni privi di pianificazione o con aspettativa di futuro mutamento dello strumento urbanistico, o per ragioni di conformazione fisica del terreno, e giammai per valorizzare la possibilità di un utilizzo illecito in contrasto con le previsioni urbanistiche.

L’accoglimento del terzo e del quarto motivo assorbe il secondo, che denuncia un errore di calcolo per eccesso, poiché l’indennità complessiva dovrà essere rideterminata. L’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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