Il giudicato sulla giurisdizione copre gli accertamenti fattuali e vincola il giudice del merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 5604 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza non definitiva con cui il giudice di merito afferma la propria giurisdizione si fonda necessariamente su accertamenti di fatto che, in assenza di riserva d’appello o di appello immediato, sono coperti dal giudicato e non possono essere ridiscussi nella successiva fase del processo. Tale giudicato, avendo efficacia “panprocessuale” sulla questione di giurisdizione rispetto al dedotto e al deducibile, non consente al giudice, la cui giurisdizione sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato, di procedere, nella sentenza definitiva, ad un accertamento fattuale diverso da quello posto a base della prima decisione.
Il Fatto
La ricorrente conveniva in giudizio il Comune, deducendo di aver appreso che il proprio fondo era stato utilizzato per la realizzazione di un parcheggio pubblico senza che le fosse mai stata comunicata l’avvio del procedimento ablativo. L’accesso agli atti rivelava che, nonostante il certificato catastale indicasse correttamente la sua intestazione, il piano particellare e le notifiche, effettuate per affissione all’albo, riportavano un nominativo errato. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che l’attività amministrativa si era svolta in carenza assoluta di potere per mancata identificazione del destinatario. Con successiva sentenza definitiva, il giudice rigettava la domanda, ritenendo legittima la procedura espropriativa. La Corte d’appello respingeva il gravame.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando un principio distinto da quello applicabile alla pronuncia sulla competenza. Per quest’ultima, l’art. 38, ultimo comma, cod. proc. civ. prevede che la questione sia decisa in base a quanto risulta dagli atti e, se necessario, assunte sommarie informazioni. Nessuna disposizione analoga è prevista per la decisione sulla giurisdizione, sicché il legislatore, ubi tacuit noluit, non ha inteso consentire la rimessione in discussione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice per pronunciarsi su tale questione.
La Corte ha richiamato l’indirizzo di legittimità secondo cui la sentenza che statuisce unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato. Ha tuttavia precisato che tale principio, affermato da Cass., sez. I, 18 luglio 2019, n. 19472, non è estensibile al caso della pronuncia sulla giurisdizione. La decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda, come recita l’art. 386 cod. proc. civ., e non può dirsi avulsa dal caso concreto. Se la statuizione si fonda sulla qualificazione del rapporto e sugli accertamenti di fatto che vi hanno condotto, il giudicato è inscindibile da tale qualificazione e copre con efficacia “panprocessuale” la questione, come già affermato da Cass., sez. I, 20 aprile 2021, n. 10412 per le pronunce delle Sezioni Unite.
La Corte ha escluso che l’art. 59, quinto comma, legge n. 69/2009 possa smentire tale conclusione. La norma, pur lasciando libero il secondo giudice nella valutazione delle prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione, non autorizza la rimessione in discussione degli accertamenti fattuali svolti dal primo giudice a fondamento della sua decisione sulla giurisdizione.
Nel caso di specie, la sentenza non definitiva aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla base di elementi di fatto che, in assenza di riserva o appello immediato, erano coperti dal giudicato. La sentenza definitiva, pertanto, non poteva procedere ad un accertamento diverso da quello posto a base della prima decisione. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
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Nota della Redazione
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