Improcedibile il ricorso se la relata di notifica è depositata tardivamente (Cass. civ. Sez. II n. 1004 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, effettuato solo al momento della richiesta di decisione, è tardivo rispetto al termine perentorio previsto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. e determina l’improcedibilità del ricorso. Il vizio è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente. La sanzione è evitata solo se il giudice abbia comunque disponibilità della relata, perché prodotta dalla controricorrente o contenuta nel fascicolo d’ufficio, oppure se la notifica del ricorso sia intervenuta nel termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza. L’assoggettamento della domanda a termini e condizioni stringenti non contrasta con l’art. 6 CEDU, perché incide non sull’accesso al giudice ma sulla prosecuzione del procedimento per l’inattività della parte.

Il Fatto

Un consulente e segnalatore commerciale ha chiesto la condanna di una società al pagamento dei compensi per l’attività svolta. Il Tribunale di Vicenza ha accolto la domanda, liquidando un importo poi ridotto in appello dalla Corte di appello di Venezia.

Avverso la sentenza di appello il professionista ha proposto ricorso per cassazione in due motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi, lamentando la mancata iscrizione del ricorrente nell’albo dei mediatori e chiedendo, tra l’altro, la restituzione delle somme versate. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. per manifesta improcedibilità dell’impugnazione; il ricorrente vi ha opposto istanza di decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e rinunciato quello incidentale. Sul primo profilo rileva che la sentenza impugnata è stata notificata e che il ricorrente ha depositato la sola copia autentica priva della relata di notifica. La relata è stata prodotta solo al momento della richiesta di decisione: deposito tardivo rispetto alla perentorietà del termine di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.

Il vizio è rilevabile d’ufficio. Quando la sentenza sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica priva della relata, l’improcedibilità non può ritenersi sanata dalla mancata contestazione della controricorrente. La norma processuale trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo.

La Corte individua le sole ipotesi in cui la sanzione è evitata: quando il giudice abbia comunque disponibilità della relata, perché prodotta dalla controricorrente o contenuta nel fascicolo d’ufficio acquisito su richiesta di parte, oppure quando la notifica del ricorso sia intervenuta nel termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Nessuna di tali condizioni ricorre nella specie.

Il collegio esclude inoltre che il rigore dei termini processuali comprima il diritto di difesa. L’assoggettamento della domanda a termini e condizioni, anche stringenti, non è incompatibile con i principi del giusto processo e non introduce restrizioni irragionevoli per l’accesso alla giustizia, dovendo il processo essere governato da precise scansioni temporali per esigenze di certezza e ragionevole durata. Non si profila contrasto con l’art. 6 CEDU, perché la norma incide non sulla possibilità di ricorso al giudice ma sulla prosecuzione del procedimento per l’inattività della parte, attuando un’equilibrata sintesi tra certezza e buona amministrazione della giustizia.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo dichiara rinunciato per omessa presentazione dell’istanza di decisione. Le spese di legittimità sono integralmente compensate. Poiché l’impugnazione principale è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ma è stata disposta la compensazione, trova applicazione il solo quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna del ricorrente principale al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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