Testamento nullo per difetto di firma: prova testimoniale e sindacato in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 1012 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della scheda testamentaria per falsità, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale è denunciabile in cassazione solo quando la prova non ammessa sia in concreto idonea a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie poste a fondamento del convincimento del giudice di merito. Nel quadro del principio di libera valutazione delle prove di cui all’art. 116 c.p.c., il giudice civile può apprezzare discrezionalmente gli elementi acquisiti e ritenerli sufficienti, attribuendo valore preminente alla consulenza tecnica ed escludendo implicitamente gli altri mezzi istruttori richiesti. L’errore di percezione del giudice circa un fatto decisivo è denunciabile con la revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., non con il ricorso per cassazione.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una scheda testamentaria, redatta in data 16.7.2015, con la quale il de cuius aveva disposto dell’intero patrimonio attribuendo alla coniuge il 50% dell’asse ereditario e ai figli la sola quota legittima.
Uno dei figli, già soccombente in primo grado, proponeva appello lamentando la falsità del testamento. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 675/2023, respingeva l’impugnazione, confermando l’autenticità della scheda sulla base degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio. Avverso tale pronuncia la parte proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notifica, rigettandola: la sentenza era stata depositata il 9.6.2023 e l’impugnazione notificata il 31.8.2023, entro il termine di sessanta giorni dal deposito.
Nel merito, i primi tre motivi deducono la nullità del testamento per difetto di sottoscrizione, in quanto in calce allo stesso comparirebbe l’espressione “in fede” e non la firma del testatore. La Corte rileva che l’assenza di sottoscrizione è smentita dall’accertamento di merito, che ha riconosciuto l’autenticità della scheda in tutti i suoi elementi, compresa la presenza della firma. Quanto all’asserito errore di percezione, il vizio è denunciabile con la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., non con il ricorso per cassazione. La Corte richiama inoltre la preclusione del cd. doppia conforme di cui all’art. 348-bis c.p.c. e il precedente delle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Gli ulteriori motivi censurano la mancata ammissione delle prove testimoniali. La Corte ribadisce che il vizio è deducibile solo quando la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare con certezza le altre risultanze istruttorie, richiamando un consolidato orientamento (Cass. 3075/2006, Cass. 16214/2019, Cass. 18072/2024). Il capitolo di prova risultava privo di dettagli sugli elementi di divergenza del tratto grafico e verteva su un apprezzamento personale del teste, non idoneo a inficiare l’accertamento fondato sulla c.t.u.
Quanto all’audizione dei periti e ai solchi ciechi, la Corte conferma che il giudice civile, ex art. 116 c.p.c., può attribuire valore preminente ed esaustivo alla consulenza tecnica, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità (Cass. 11176/2017). Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali e all’applicazione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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