Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 1011 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente depositi la sola copia autentica della sentenza impugnata priva della relata di notifica, poiché l’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. presidia, con efficacia sanzionatoria, la completezza del fascicolo di parte. Il vizio è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente. La sanzione può essere evitata solo se il giudice abbia comunque disponibilità della relata, perché prodotta dal controricorrente o contenuta nel fascicolo d’ufficio acquisito su richiesta di parte, oppure se la notifica del ricorso sia intervenuta nel termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza. L’assoggettamento della domanda a termini e condizioni stringenti non contrasta con l’art. 6 CEDU, incidendo non sull’accesso al giudice ma sulla prosecuzione del procedimento per l’inattività della parte.
Il Fatto
Una pronuncia della Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che, su domanda di divisione di un compendio immobiliare, aveva definito le quote tra gli eredi. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione, articolando due motivi: la mancata rinnovazione della consulenza tecnica e l’omesso esame di fatti decisivi in ordine alla stima dei cespiti e alla destinazione di alcuni locali.
I controricorrenti hanno resistito con controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ravvisando la manifesta improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della relata di notifica della sentenza di appello. Il ricorrente ha proposto opposizione chiedendo la decisione; in prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie illustrative.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile. Il ricorrente aveva dedotto che la sentenza di appello, depositata il 12 gennaio 2023, era stata notificata il 22 febbraio 2023, ma non aveva prodotto la relata, che non risultava reperibile neppure nel fascicolo dei controricorrenti. Il ricorso era stato notificato con invio PEC del 24 aprile 2023, oltre il termine di sessanta giorni dal deposito della pronuncia impugnata.
Il Collegio ha ribadito che, se la sentenza impugnata è stata notificata ma il ricorrente ha depositato la sola copia autentica priva della relata, il vizio di improcedibilità deve essere rilevato anche d’ufficio, non potendo ritenersi sanato dalla mancata contestazione della controricorrente. L’art. 369 cod. proc. civ. trova la propria ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo. Il riferimento invoca i precedenti Cass. n. 17014 del 2024 e Cass. n. 3466 del 2020.
La Corte ha poi individuato le ipotesi in cui la sanzione può essere evitata: quando il giudice abbia comunque disponibilità della relata, perché prodotta dal controricorrente o contenuta nel fascicolo d’ufficio acquisito su richiesta di parte, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite n. 10648 del 2017 e di Cass. n. 3466 del 2020 e n. 26291 del 2023; oppure quando la notifica del ricorso sia intervenuta nel termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, come affermato da Cass. n. 17066 del 2013, n. 11386 del 2019, n. 14839 del 2020 e n. 15832 del 2021. Nessuna di tali condizioni ricorreva nella specie.
Quanto al profilo convenzionale, l’assoggettamento della domanda a termini e condizioni anche stringenti non è incompatibile con i principi del giusto processo, né introduce restrizioni irragionevoli per l’accesso alla giustizia, dovendo il processo essere governato da precise scansioni temporali per esigenze di certezza e ragionevole durata. Non si profila alcun contrasto con l’art. 6 CEDU, perché la norma incide non sulla possibilità di ricorso al giudice ma sulla prosecuzione del procedimento per l’inattività della parte, attuando un’equilibrata sintesi tra certezza e buona amministrazione, in un rimedio il cui rilievo giustifica regole d’accesso più rigorose, come confermato da Cass. n. 19475 del 2024 e dalle Sezioni Unite n. 25513 del 2016 e n. 10648 del 2017.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e, essendo l’impugnazione definita in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis, ha applicato il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna a una somma equitativamente determinata in favore dei controricorrenti e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, richiamando le Sezioni Unite n. 27433, n. 27195 e n. 27947 del 2023. Ha dato infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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