Art. 770 c.c. Donazione rimuneratoria
È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.
Funzione della norma
L’art. 770 c.c. estende la nozione di donazione dettata dall’art. 769 c.c. anche alle ipotesi in cui la liberalità sia motivata da riconoscenza, dalla considerazione dei meriti del donatario o da uno scopo di speciale rimunerazione: la norma chiarisce che la presenza di un motivo specifico, anche di carattere gratificativo o rimunerativo, non fa venir meno la natura donativa dell’attribuzione, purché permanga lo spirito di liberalità quale causa dell’atto.
La donazione rimuneratoria come species del genus donazione
La donazione rimuneratoria resta, quindi, pienamente soggetta alla disciplina generale della donazione, comprese le regole sulla forma, sulla capacità, sulla revocabilità e sulla riducibilità in sede di successione necessaria: il motivo rimunerativo o di riconoscenza qualifica l’attribuzione ma non la sottrae al regime proprio dell’istituto donativo.
Il limite: le liberalità d’uso escluse dalla nozione di donazione
Il secondo comma esclude dalla nozione di donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi: si tratta delle cosiddette liberalità d’uso, che si distinguono dalla donazione rimuneratoria proprio per l’assenza dello spirito di liberalità in senso proprio, trattandosi di attribuzioni conformi a una prassi sociale consolidata e non di un atto di arricchimento sorretto da animus donandi.
Errori frequenti
- Ritenere che la presenza di un motivo di riconoscenza o di rimunerazione escluda la natura donativa dell’attribuzione. La norma chiarisce l’opposto: tali motivi non fanno venir meno la qualificazione come donazione.
- Confondere la donazione rimuneratoria con la liberalità d’uso. Solo quest’ultima, conforme a una prassi sociale consolidata in occasione di servizi resi, è esclusa dalla nozione di donazione.
Cosa fare
Va verificato se l’attribuzione motivata da riconoscenza o rimunerazione conservi lo spirito di liberalità proprio della donazione, per distinguerla dalla liberalità d’uso esclusa dalla norma.
Va applicata alla donazione rimuneratoria, una volta qualificata come tale, l’intera disciplina generale della donazione, comprese le regole di forma e di eventuale riduzione in sede successoria.