Accettazione tacita dell’eredità e azione di riduzione del legittimario pretermesso (Cass. civ. n. 9364 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il chiamato all’eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari e non compia l’inventario nel termine di tre mesi è considerato erede puro e semplice, divenendo irrilevante una successiva rinuncia. Tale obbligo grava anche sul compossessore. L’erede legittimo che agisca in riduzione, ove nulla abbia ottenuto dalla successione, è equiparato al legittimario pretermesso e non è tenuto all’accettazione con beneficio di inventario ex art. 564 c.c.. L’omessa allegazione di beni relitti o donazioni non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, purché la loro esistenza emerga dagli atti di causa. L’erede che agisce in simulazione per tutelare la legittima opera come terzo e non soggiace alle limitazioni probatorie dell’art. 1417 c.c., potendo avvalersi di presunzioni e prova testimoniale.

Il Fatto

La lite trae origine dalla successione di una coniuge, deceduta lasciando eredi il marito e il figlio. Il marito rinunciava all’eredità della moglie, ma continuava a possedere l’immobile ereditario e a riscuoterne i canoni di locazione, senza redigere l’inventario. L’immobile veniva successivamente venduto dal figlio e dalla di lui moglie, con riserva del diritto di abitazione a favore della seconda moglie del rinunciante. Alla morte di quest’ultima, il suo erede agiva in giudizio per far dichiarare l’inefficacia della rinuncia all’eredità, la simulazione delle vendite e, in subordine, la riduzione delle donazioni lesive della legittima. La Corte d’appello riformava la sentenza di primo grado, dichiarando efficace la rinuncia e improcedibile l’azione di riduzione per mancata accettazione con beneficio di inventario e per carente descrizione dell’asse ereditario.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha innanzitutto accolto il motivo relativo all’accettazione dell’eredità da parte del coniuge rinunciante. Ha chiarito che il possesso dei beni ereditari, anche in regime di compossesso, obbliga il chiamato a redigere l’inventario entro tre mesi. L’omissione di tale adempimento determina l’accettazione legale dell’eredità, rendendo il chiamato erede puro e semplice e, conseguentemente, inefficace ogni successiva rinuncia.

Quanto all’azione di riduzione, la Corte ha censurato l’orientamento del giudice di merito che ne aveva dichiarato l’improcedibilità. Ha affermato il principio per cui l’erede legittimo che nulla abbia ottenuto dalla successione è assimilabile al legittimario pretermesso, con la conseguenza che non è tenuto all’accettazione con beneficio di inventario. Inoltre, l’onere di allegazione dei beni che compongono l’asse è soddisfatto quando la lesione della quota di riserva sia desumibile dalle indicazioni complessive delle parti e dagli atti di causa, non essendo necessaria una quantificazione numerica preliminare.

La Corte ha infine stabilito che l’erede che agisce in simulazione di un atto del de cuius per la reintegrazione della legittima opera come terzo, potendo quindi avvalersi delle presunzioni e della prova testimoniale, senza incorrere nei limiti dell’art. 1417 c.c.. I motivi di ricorso che attingevano a mere argomentazioni rafforzative della pronuncia sono stati dichiarati inammissibili, mentre le restanti censure sono state assorbite, con rinvio al giudice di merito per il riesame della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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