Efficacia del giudicato penale assolutorio nel processo tributario e raddoppio termini IRAP (Cass. civ. Sez. V n. 1021 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, l’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 87/2024, ha carattere processuale e si applica, quale ius superveniens, anche ai giudizi di cassazione pendenti alla data della sua entrata in vigore. La sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste acquista così efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai medesimi fatti materiali, estendendosi alla società ai sensi del terzo comma della norma. Il raddoppio dei termini di accertamento, invece, non opera in materia di IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.

Il Fatto

A seguito di processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate notificava a una banca, per l’anno di imposta 2005, avvisi di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini IRES e IRAP, componenti negative di reddito ritenute costi da reato ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993. Gli accertamenti muovevano dai controlli sulle operazioni finanziarie intercorse tra la banca e un gruppo imprenditoriale nell’ambito di un’operazione di acquisizione del controllo di un istituto di credito.

La società impugnava gli avvisi; la Commissione Tributaria Provinciale e, in appello, la Commissione Tributaria Regionale ne confermavano integralmente la legittimità, sotto il profilo impositivo e sanzionatorio. La società proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è parzialmente fondato. La Corte ricorda che il raddoppio dei termini presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati del d.lgs. n. 74/2000, non la sua effettiva presentazione e neppure la concreta sussistenza del reato. Rileva l’astratta configurabilità dell’illecito. Le censure sul reato di dichiarazione infedele sono pertanto rigettate.

Il motivo è invece accolto quanto all’IRAP. La giurisprudenza di legittimità è consolidata: il raddoppio previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 non si estende all’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. Nel caso di specie il termine era di quattro anni; l’avviso andava emesso entro il 31 dicembre 2010 e la notifica del 19 dicembre 2011 è tardiva.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che, dopo l’abbandono della pregiudiziale tributaria, il raccordo tra i due procedimenti era stato interpretato nel senso del doppio binario: la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non spiegava automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ma poteva essere valutata come fonte di prova. Su questo assetto è intervenuto l’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, che riconosce alla sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai medesimi fatti materiali, con estensione alla società.

La Corte qualifica la nuova disciplina come processuale, con applicazione immediata anche ai giudizi in corso. Nel caso di specie il giudicato penale assolutorio era intervenuto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 87/2024, ma il giudizio di cassazione pendeva ancora. Poiché l’assoluzione ha riguardato gli stessi fatti e le identiche poste passive poste a base delle riprese fiscali, deve ritenersi che quei fatti non sussistono, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. La causa è decisa nel merito con l’annullamento degli avvisi; i restanti motivi restano assorbiti e le spese dei gradi sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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