Ipoteca, cessione anteriore al pignoramento e mancata annotazione: credito chirografario (Cass. civ. Sez. III n. 1027 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessione del credito assistito da ipoteca, o la surrogazione nel medesimo, intervenuta anteriormente al pignoramento del bene compreso nella procedura espropriativa, non trasferisce al cessionario o surrogato la prelazione ipotecaria ove non sia stata eseguita l’annotazione a margine dell’iscrizione ai sensi dell’art. 2843 cod. civ. In tale ipotesi l’annotazione non ha carattere meramente dichiarativo, ma integra un elemento costitutivo della ragione di prelazione, a tutela degli altri creditori concorrenti. Ne deriva che il credito fatto valere dal cessionario anteriore al pignoramento deve essere collocato come chirografario nella distribuzione del ricavato, restando irrilevante, in senso contrario, la circostanza che l’ipoteca fosse stata iscritta prima del pignoramento. La regola dell’irrilevanza della mancata annotazione, affermata dalla giurisprudenza di legittimità, opera per le vicende traslative posteriori al pignoramento o alla vendita forzata, non per quelle anteriori.

Il Fatto

Una banca concedeva un finanziamento di durata decennale, garantito da fideiussioni e da ipoteca iscritta su immobili dei quali il mutuatario era comproprietario insieme alla terza datrice di ipoteca. Accertato l’inadempimento, la banca comunicava la risoluzione del contratto e intimava precetto. Un soggetto, padre del mutuatario, proponeva quindi alla banca l’acquisto di tutti i crediti verso il debitore, convenendo il pagamento del prezzo mediante rate mensili.

Dopo il versamento di alcune rate, il cessionario si rendeva inadempiente e la banca risolveva la cessione. In seguito il cessionario pagava il residuo e otteneva, con atto di surrogazione, la titolarità dei diritti e dell’ipoteca, con desistenza dalla procedura esecutiva già avviata verso la datrice di ipoteca. Nel giudizio di divisione degli immobili, il cessionario interveniva nella distribuzione, chiedendo il riconoscimento del proprio credito come ipotecario. La mandataria di altro creditore proponeva opposizione avverso l’ordinanza distributiva, che veniva rigettata dal tribunale: di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui la ricorrente negava il perfezionamento della cessione per difetto di comunicazione al debitore ceduto, è respinto. La Corte ribadisce che il contratto di cessione del credito ha natura consensuale e si perfeziona con il solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce al cessionario la veste di creditore esclusivo e la legittimazione ad agire, anche in via esecutiva. La notificazione ex art. 1264 cod. civ. rileva solo per escludere l’efficacia liberatoria del pagamento in buona fede al cedente e per risolvere i conflitti tra più cessionari.

Il secondo motivo è invece accolto. La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui l’annotazione delle vicende traslative o surrogatorie del credito ipotecario ha funzione dichiarativa, perché non costituisce una garanzia nuova ma modifica il titolare del vincolo, senza aggravamento per gli altri creditori. L’indirizzo, però, è stato elaborato con riferimento a vicende successive al pignoramento e in fattispecie in cui l’annotazione era comunque avvenuta.

Nel caso esaminato, al contrario, la successione nel credito si è perfezionata prima del pignoramento e la cessione, per di più, è stata dichiarata risolta per inadempimento del cessionario, mentre l’annotazione è del tutto mancata. La Corte opera così una differenziazione rispetto alla giurisprudenza precedente, valorizzando il principio per cui l’annotazione ex art. 2843 cod. civ. ha carattere costitutivo del nuovo rapporto ipotecario dal lato soggettivo e la sua mancanza nei confronti dei terzi priva di effetti la trasmissione del vincolo. Postulare l’irrilevanza assoluta della formalità, anche quando la vicenda traslativa precede il pignoramento, contrasta con la tutela dei creditori concorrenti, che devono poter conoscere la ragione di prelazione prima di dare corso alla procedura o di intervenirvi.

La sentenza impugnata è pertanto cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito e, attesa la natura rescindente dell’opposizione, l’accoglie: il credito fatto valere dal cessionario, essendo mancata la formalità sulla successione anteriore al pignoramento, non può essere collocato come ipotecario. Le spese di entrambi i gradi sono integralmente compensate, in ragione del distinguishing rispetto all’orientamento tradizionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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