Società di comodo accertamento autonomo annuale e controllo ex art 36 bis (Cass. civ. Sez. V n. 15372 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria al controllo formale ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 quando l’imposta venga liquidata nella misura dichiarata come dovuta dal contribuente, senza autonoma qualificazione del reddito. Tuttavia, l’impugnazione della cartella di pagamento non è limitata ai vizi formali: la cartella è il primo atto impositivo notificato e il contribuente può contestare il merito della pretesa, essendo le dichiarazioni ritrattabili. Lo status di società non operativa ex art. 30 della legge n. 724 del 1994 non è permanente, ma va accertato anno per anno, non estendendosi il giudicato esterno a periodi di imposta diversi quando i fatti siano suscettibili di diverso atteggiarsi nel tempo.

Il Fatto

Una società in liquidazione impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per saldo Irap e saldo Ires dell’anno di imposta 2014. La società contestava il difetto di motivazione, l’omesso invio dell’avviso bonario, l’illegittimità del ricorso alla procedura automatizzata e l’infondatezza della pretesa, negando la propria natura di società di comodo.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello, ritenendo che l’Amministrazione non potesse utilizzare il controllo automatizzato e che la pretesa fosse infondata, richiamando l’accertamento favorevole contenuto in altra sentenza relativa all’anno 2013. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono fondati nei limiti precisati. La Corte rileva che l’Amministrazione non ha calcolato l’imposta autonomamente, qualificando come effettivo il reddito dichiarato, ma si è limitata a liquidare l’imposta nella misura indicata dalla stessa contribuente in dichiarazione. È dunque legittimo il ricorso al controllo formale ex art. 36 bis per richiedere un importo determinato su un esame meramente cartolare dei dati forniti dal contribuente.

La Corte corregge però la lettura del giudice di merito: l’impugnazione della cartella emessa all’esito del controllo automatizzato non è preclusa dal fatto che l’atto si fondi sui dati dichiarati. Le dichiarazioni hanno natura di dichiarazioni di scienza e sono ritrattabili. Nel giudizio di impugnazione della cartella, il contribuente può contestare il merito della pretesa, poiché la cartella è il primo atto impositivo notificato.

Pertanto il giudice di appello poteva esaminare il merito e verificare la deduzione sulla natura di società di comodo. A ciò non ostava l’esito negativo dell’interpello disapplicativo, sulla cui impugnazione era intervenuta pronuncia inammissibile per essere la risposta all’interpello atto non impugnabile: trattandosi di pronuncia in rito, essa dà luogo a un giudicato meramente formale, inidoneo a produrre effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ.

Il profilo decisivo riguarda l’autonomia dei periodi di imposta. La Commissione Regionale ha escluso la natura di società di comodo facendo proprio l’accertamento contenuto in altra sentenza tra le stesse parti, relativa al diverso anno 2013, senza un’autonoma valutazione delle prove offerte per il 2014. La Corte ribadisce che l’efficacia espansiva del giudicato esterno rispetto a un diverso anno di imposta non è preclusa dal principio di autonomia solo quando si tratti di fatti con efficacia permanente o pluriennale, o di qualificazione di un rapporto a esecuzione prolungata.

Con specifico riferimento alle società di comodo, lo status di società non operativa non è permanente, ma va accertato anno per anno, potendo una società essere non operativa in un esercizio e operativa nel successivo. La verifica richiede un accertamento in fatto insuscettibile di cristallizzarsi ed estendersi ad altri periodi. Tale accertamento è mancato nel caso esaminato. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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