Motivazione apparente della CTR per copia-incolla della sentenza di primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 1047 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e pertanto nulla, la sentenza della Commissione tributaria regionale che si limiti a riprodurre pedissequamente, parola per parola, la motivazione della pronuncia di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello. Una siffatta motivazione, pur materialmente presente nel documento, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice di merito. Il vizio integra la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4) del D.Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale del processo tributario corrispondente all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e impone la cassazione con rinvio.

Il Fatto

A séguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava a una società esercente attività di fabbricazione di ceramiche un avviso di accertamento con cui rettificava con metodo analitico-induttivo il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati, ai fini IRES, IRAP e IVA, per l’anno d’imposta 2007, recuperando a tassazione 96.527 euro e irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria.

La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che in parziale accoglimento rideterminava in 76.958 euro il reddito da recuperare. La decisione era confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione omessa o apparente, con violazione degli artt. 1 e 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 111 Cost. La Corte lo ritiene fondato, con assorbimento delle restanti censure.

Il Collegio ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. operata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto alla verifica del c.d. minimo costituzionale, ravvisabile nelle ipotesi di mancanza assoluta di motivi, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa od incomprensibile.

La Corte definisce apparente quella motivazione che, pur riconoscibile materialmente come parte del provvedimento, non rende percepibili le ragioni della decisione e si rivela inidonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice, sì da non consentire alcun controllo effettivo da parte dell’interprete, al quale non può essere lasciato il compito di integrarla con congetture.

Nel caso di specie, dal confronto fra le due pronunce, allegate al ricorso e in esso trascritte in ossequio al principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., emerge che la CTR si è limitata a riprodurre pedissequamente il testo della motivazione di primo grado, senza confrontarsi con i mezzi di gravame, nemmeno sinteticamente illustrati e sbrigativamente riassunti. Si è dunque al cospetto di una motivazione solo apparente, risolventesi nell’apodittica condivisione del percorso argomentativo della sentenza gravata e non sorretta da un’autonoma disamina critica delle censure.

La Commissione regionale non poteva limitarsi a un’operazione redazionale di semplice copia-incolla, ma avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui le lagnanze della contribuente andavano ritenute inammissibili o infondate. La riscontrata anomalia motivazionale determina la nullità della sentenza, non essendo la Corte posta in condizione di esercitare un effettivo controllo circa l’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio. La causa è quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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