Rettifica dei vani catastali e obbligo di motivazione specifica del DOCFA (Cass. civ. Sez. 5 n. 11740 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di catasto, qualora l’attribuzione della rendita avvenga a seguito di dichiarazione presentata dal contribuente con la procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento imposto dall’art. 7 della legge n. 212/2000 non è soddisfatto, in caso di rettifica del numero dei vani dichiarati, dalla mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. La determinazione del vano utile dipende da una pluralità di dati fattuali che concorrono alla sua identificazione, sicché l’amministrazione deve dare specifico conto della rettifica, indicando il dato fattuale oggetto di difforme qualificazione. Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 1, comma 3, d.m. n. 701/1994 per la determinazione della rendita definitiva ha natura meramente ordinatoria e la sua scadenza non comporta la decadenza dal potere di rettifica.
Il Fatto
A seguito di una dichiarazione DOCFA presentata per lavori che avevano comportato una diversa distribuzione degli spazi interni, con proposta di classe 5 e consistenza di 8,5 vani, l’Agenzia delle Entrate procedeva al riclassamento dell’unità immobiliare in classe 5, con consistenza di 9 vani, rideterminando la rendita in misura superiore. La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso; il giudice di secondo grado, adito dall’Ufficio, riformava la decisione, ritenendo l’avviso legittimo e non tardivo e negando rilevanza al giudicato formatosi su un precedente accertamento. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via pregiudiziale il sesto motivo, relativo alla sottoscrizione dell’avviso, dichiarandolo inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto l’atto impugnato nella parte oggetto di censura, con conseguente impossibilità di verificarne la natura automatizzata e il contenuto dell’indicazione a stampa del responsabile.
Quanto alla dedotta violazione del giudicato, la Corte ha chiarito che, al momento della notifica dell’avviso, la sentenza di primo grado non era ancora passata in giudicato e che, comunque, la contribuente non poteva contestare la classe 5 dalla stessa proposta con la dichiarazione DOCFA.
In relazione alla seconda censura, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento per cui il termine di dodici mesi di cui all’art. 1, comma 3, d.m. n. 701/1994 ha natura meramente ordinatoria, non essendone prevista la perentorietà né potendo desumersi dalla disciplina legislativa, con conseguente infondatezza della doglianza e rigetto del motivo.
La Corte ha, invece, accolto il terzo motivo, concernente il difetto di motivazione dell’avviso in relazione all’incremento della consistenza da 8,5 a 9 vani. Richiamando il principio affermato da Cass. n. 17624/2024 e Cass. n. 17350/2025, ha precisato che la rettifica del numero dei vani, operata in difformità dalla dichiarazione DOCFA, incide su dati fattuali specifici che devono essere analiticamente esposti già nell’avviso, non potendo essere giustificata in sede processuale. La diversa determinazione del vano utile può correlarsi alla destinazione principale o accessoria, alla connotazione strutturale o all’estensione superficiaria, sicché l’amministrazione è tenuta a dare conto del dato fattuale posto a base della rettifica.
Accertato il vizio motivazionale dell’avviso, la Corte ne ha ravvisato il carattere tombale, tale da condurre all’integrale annullamento dell’atto senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto. Ha, pertanto, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della contribuente, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio.
Nota della Redazione
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