E.R.S. autoferrotranvieri non spetta ai formati e lavoro convertiti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1095 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non viola l’art. 3, quinto comma, d.l. n. 726/1984, convertito con modificazioni nella legge n. 863/1984, né introduce un trattamento discriminatorio, la clausola della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distingue i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione. L’Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (E.R.S.) non è fondato direttamente sul computo dell’anzianità di servizio, ma è determinato per confluenza dalla percezione pregressa di voci retributive riordinate in un unico elemento. Ne consegue la legittima esclusione dei lavoratori che, alla data di stipula degli accordi collettivi, non percepivano tali voci perché assunti con contratto a termine di formazione e lavoro, senza che ciò comporti disconoscimento dell’anzianità di servizio.
Il Fatto
Il lavoratore, assunto con contratto di formazione e lavoro di ventiquattro mesi e inquadrato come operatore qualificato, con conversione del rapporto a tempo indeterminato, aveva chiesto la condanna della società datrice al pagamento dell’E.R.S. dall’11 luglio 2000, data dell’accordo aziendale istitutivo, fino all’ottobre 2015, epoca della soppressione della voce per confluenza nella nuova tabellare E.R.A., detratto quanto percepito a titolo di E.R.G.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda. La Corte d’appello di Roma, in riforma, l’aveva giudicata ammissibile e fondata nel merito, condannando la società al pagamento di € 4.971,32, oltre interessi e rivalutazione, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 cod. civ. e ss., in riferimento all’accordo aziendale istitutivo e all’accordo preliminare di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Assume che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato l’art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984, che opera esclusivamente per gli istituti in cui l’anzianità è presa in considerazione dalla disciplina contrattuale ai fini dell’attribuzione di emolumenti fondati sulla contrattazione collettiva nazionale, come gli aumenti periodici di anzianità.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiama l’indirizzo più recente e ormai consolidato, che ha superato quello risalente favorevole alla spettanza dell’E.R.S. ai lavoratori formati e poi stabilizzati, e ne riporta il principio: le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio, equiparando i primi al personale di nuova assunzione, non incidono sulla conservazione dell’anzianità.
Il criterio discretivo è la natura dell’emolumento. L’E.R.S. è attribuito ai soli dipendenti già in forza con rapporto a tempo indeterminato, che in tutto o in parte già ne beneficiavano, per evitare decurtazioni della retribuzione. L’elemento mensile consolidato non è fondato direttamente sul computo dell’anzianità, ma è determinato per confluenza dalla percezione pregressa di voci retributive riordinate in un unico elemento, anche a compensazione della mancata erogazione di premi, compensi e indennità di origine aziendale diversi da quelli confluiti nel nuovo sistema.
L’indirizzo è stato confermato in procedimenti che vedevano la medesima società ricorrente in fattispecie analoghe. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, con il rigetto della domanda del lavoratore. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti in conseguenza del mutamento di indirizzo giurisprudenziale sulla questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.