Incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL è rapporto di lavoro subordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20280 del 20.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego, il rapporto di lavoro dei dirigenti assunti dagli enti locali con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, nella formulazione anteriore alle modifiche dell’art. 11 del d.l. n. 90/2014, conv. con modif. in l. n. 114/2014, deve intendersi di natura subordinata, pur in mancanza di un’espressa qualificazione normativa, comportando l’inserimento nell’organizzazione dell’ente e l’adibizione a un servizio rientrante nei suoi fini istituzionali. Le collaborazioni esterne ai sensi del comma 6 dello stesso art. 110 sono conferibili, in regime di convenzione, solo per il raggiungimento di obiettivi determinati e ad alto contenuto di professionalità. Ne deriva l’applicazione della contrattazione collettiva nazionale e decentrata del personale degli enti locali e la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente in essere con altra amministrazione pubblica.
Il Fatto
Il Comune aveva conferito a una professionista esterna l’incarico a termine di direzione dell’ufficio tecnico comunale, con delibera che richiamava l’art. 50 TUEL e prevedeva una durata pari al mandato elettivo del sindaco. L’amministrazione aveva poi revocato l’incarico. La professionista aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da illegittimo recesso.
Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Campobasso, con diversa motivazione, aveva confermato la condanna risarcitoria, qualificando il rapporto come lavoro subordinato e ritenendo che la revoca richiedesse una specifica motivazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che il rapporto fosse riconducibile al comma 6 dell’art. 110 TUEL, cioè a una collaborazione autonoma, e non al rapporto subordinato tipizzato dai primi commi della stessa disposizione. Il secondo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
La Corte richiama l’orientamento già espresso con la sentenza n. 32492 del 14.12.2018 e ribadito dalla sentenza n. 12837/2024: gli incarichi a contratto conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 realizzano la copertura di posizioni dirigenziali o di responsabilità e comportano l’inserimento nell’organizzazione dell’ente e l’adibizione a un servizio rientrante nei suoi fini istituzionali.
La differenza rispetto alla collaborazione esterna sta nei termini usati dai commi 1 e 6: da un lato il contratto a tempo determinato, dall’altro la convenzione. Solo quest’ultima è conferibile per obiettivi determinati e ad alto contenuto di professionalità, ed è riconducibile alle collaborazioni di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001.
Nel caso concreto l’incarico aveva a oggetto la direzione dell’ufficio tecnico comunale e, per il suo oggetto, non era compatibile con una collaborazione autonoma finalizzata a uno specifico obiettivo temporaneo. Il richiamo alla contrattazione collettiva e la previsione della risoluzione del rapporto con l’amministrazione di provenienza confermano la natura subordinata del rapporto.
Il primo motivo è quindi infondato. Il secondo è inammissibile: la censura non individua un fatto storico omesso, ma contesta l’accertamento del giudice di merito e la qualificazione giuridica della fattispecie, profili estranei al vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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