Arricchimento senza causa subordinato e rigetto per carenza di prova (Cass. civ. Sez. I n. 1282 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ingiustificato arricchimento, proposta autonomamente o in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile solo se l’azione alternativa — fondata sul contratto, su una specifica disposizione di legge o su clausola generale — si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Resta invece preclusa, ai sensi dell’art. 2042 cod. civ., se l’azione tipica sia stata rigettata per carenza di prova del pregiudizio subito, per prescrizione o decadenza, o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale. In regime di doppia conforme, l’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. non consente il ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Il Fatto
Il ricorrente convive per ventisette anni con la controricorrente e ne ha tre figli. Agisce in giudizio per far accertare una società di fatto titolare di immobili essenziali all’attività di un’impresa individuale formalmente riferibile alla sola convenuta. In via subordinata chiede il rimborso di finanziamenti erogati, l’importo corrispondente all’incremento di valore degli immobili per opere di ristrutturazione eseguite, o il reintegro delle perdite a titolo di arricchimento ingiustificato.
Il Tribunale rigetta le domande, con sentenza parziale confermata in appello e sentenza definitiva. La Corte d’Appello respinge il gravame. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi; la controricorrente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce error in procedendo e violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza d’appello avrebbe motivazione solo apparente, riprendendo pedissequamente le argomentazioni di prime cure senza analisi critica dei motivi di gravame.
La Corte ricorda che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione, così che dalla lettura congiunta delle due motivazioni emerga un percorso argomentativo esaustivo e coerente. Il vizio dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. sussiste solo quando manchi del tutto l’indicazione del criterio logico seguito. Nel caso concreto la Corte territoriale riporta le motivazioni di primo grado e aggiunge, per ogni singola domanda, le proprie osservazioni, soffermandosi in particolare sull’arricchimento ingiustificato.
Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo. La Corte rileva che la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado e che trova applicazione l’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., qui applicabile ratione temporis, poiché il ricorso è stato proposto prima del 28 febbraio 2023. In caso di doppia conforme non è ammesso il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: era onere della parte indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità. Onere al quale il ricorrente si è sottratto.
Con il terzo motivo si censura l’interpretazione dell’art. 2042 cod. civ., sostenendosi un contenuto elastico della sussidiarietà, che consentirebbe l’azione anche quando lo strumento alternativo sia venuto meno per rigetto per carenza di prova. La Corte ritiene la censura infondata, richiamando la recente giurisprudenza secondo cui l’azione di arricchimento è proponibile solo se la diversa azione sia carente ab origine del titolo giustificativo, restando preclusa quando sia rigettata per prescrizione, decadenza, carenza di prova del pregiudizio o nullità del titolo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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