Purezza e acque minerali: uso legittimo, ma inibitoria violata se non si impedisce la diffusione da parte di terzi (Cass. civ. Sez. 1 n. 18269 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le discipline delle acque minerali naturali (d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176) e delle acque potabili di rubinetto (d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18) non attribuiscono alle sole acque minerali il carattere della “purezza”, né vietano l’uso del concetto con riguardo alle altre acque ad uso umano. È censurabile per cassazione la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, che si traduce in un vizio della sentenza, se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo. Una volta assolto all’onere di articolare la prova testimoniale in capitoli separati e specifici, ai sensi dell’art. 244 c.p.c., la parte non ha anche l’onere di indicare ulteriormente quali capitoli reputi rilevanti. L’ordine di inibitoria impartito dal giudice, che abbia precluso al soccombente una data condotta, come nella specie l’utilizzo di un messaggio pubblicitario, implica l’obbligo del medesimo di attivarsi per impedire tale diffusione, da chiunque provenga.
Il Fatto
La controversia oppone la federazione delle industrie delle acque minerali a una società produttrice di rubinetti miscelatori. La ricorrente censurava la pubblicità del prodotto “Grohe Blue Home”, che prometteva i benefici dell’acqua minerale “direttamente dal rubinetto”, ritenendola ingannevole e lesiva dei pregi esclusivi delle acque minerali naturali. Il Tribunale di Milano aveva accolto solo parzialmente le domande, dichiarando ingannevole lo slogan principale e la tabella dell’opuscolo informativo, condannando la società al risarcimento del danno non patrimoniale (€ 5.000,00) e ordinando l’inibitoria con penale per ogni violazione.
La Corte d’appello di Milano confermava la decisione, escludendo l’illegittimità dell’uso dei termini “pura” e “purezza” e negando la responsabilità per la diffusione dello slogan inibito su siti di terzi. La federazione ricorreva per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte disattende il primo motivo, che invocava l’esclusività del carattere della “purezza” per le acque minerali naturali. Richiamando i canoni ermeneutici dell’art. 12 preleggi, la Corte osserva che l’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 176/2011 definisce le acque minerali per la loro “purezza originaria e sua conservazione”, qualificazione che indica una purezza intrinseca sin dalla sorgente, non la mera purezza dell’acqua. Al contrario, le acque potabili devono essere “salubri e pulite” (ai sensi del d.lgs. n. 18/2023), ma possono essere “trattate o non trattate” e risultare anch’esse pure in senso generale. La ratio legis delle discipline è quella di fissare le caratteristiche distintive della categoria, non di vietare in negativo l’uso del concetto di purezza per altre acque.
I motivi secondo, terzo e quarto sono dichiarati inammissibili: l’uno per non avere la corte territoriale omesso pronuncia su alcun capo di domanda, limitandosi a vagliare il convincimento del giudice di merito; l’altro per genericità, non illustrando la violazione delle disposizioni invocate; l’ultimo perché il “vanto” del minor uso della plastica è un fatto oggettivo, non contestabile in sede di legittimità.
Il quinto motivo è accolto. La Corte ritiene censurabile la mancata ammissione della prova testimoniale, volta a dimostrare il protrarsi della condotta illecita dopo l’ordinanza cautelare. Il giudice di merito non può definire “generici” capitoli di prova articolati in modo specifico e pretendere un adempimento aggiuntivo non previsto dalla legge: una volta formulati capitoli separati e specifici ex art. 244 c.p.c., deve presumersi la loro rilevanza.
Il sesto motivo è parimenti fondato. La Corte enuncia il principio per cui l’ordine di inibitoria che preclude ogni utilizzo di un messaggio pubblicitario implica l’obbligo del soccombente di attivarsi per impedirne la diffusione, anche da parte di terzi. La società non può trincerarsi dietro l’estraneità dei gestori dei siti, essendo emerso, da un giudicato formatosi in un separato giudizio di opposizione all’esecuzione, che la stessa era rimasta inerte.
Infine, il settimo motivo è accolto nei limiti esposti: la corte territoriale ha escluso la legittimazione della federazione a far valere i danni delle imprese consociate senza ponderare le clausole statutarie che attribuiscono alla stessa la promozione di giudizi a tutela degli interessi della generalità delle imprese del settore, omettendo così l’esame di un fatto decisivo.
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Nota della Redazione
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