Nullità del lodo per tardività e contraddittorio (Cass. civ. n. 7867 del 17.03.2023)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento arbitrale è caratterizzato da libertà delle forme e gli arbitri non sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del codice di rito relative al giudizio ordinario di cognizione, salvo espresso richiamo delle parti. L’omessa osservanza del principio del contraddittorio non costituisce vizio di forma ma di attività, con la conseguenza che la nullità del lodo deriva solo da una concreta compressione del diritto di difesa. Il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è di per sé sufficiente a determinarne la nullità, essendo necessaria una manifestazione di volontà della parte diretta a far valere la decadenza degli arbitri, da notificare alle altre parti e agli arbitri. La violazione di regole di diritto relative al merito della controversia può essere fatta valere solo nei determinati presupposti previsti dall’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo aveva dichiarato inammissibili le domande di accertamento della nullità del lodo arbitrale sottoscritto il 13 maggio 2013, avente ad oggetto la validità di alcune deliberazioni dell’assemblea di una società cooperativa. Il lodo era stato impugnato dal soccombente, che aveva dedotto plurimi vizi di nullità, tra cui la tardività della decisione, la mancata riunione di due procedimenti e la violazione del principio del contraddittorio. La corte territoriale aveva rigettato tutte le censure, ritenendo in particolare che la nullità per tardività non potesse essere fatta valere in mancanza della previa notificazione prevista dall’art. 821 cod. proc. civ. e che il lodo non fosse nullo per violazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, scrutinando congiuntamente i primi due motivi, relativi alla mancata riunione dei procedimenti e alla violazione del principio del contraddittorio. Quanto al primo, ha ribadito che il procedimento arbitrale è caratterizzato da libertà delle forme e che gli arbitri non sono tenuti al rispetto delle disposizioni del codice di rito sul giudizio ordinario, salvo espresso richiamo delle parti. In mancanza di tale richiamo, la censura è stata ritenuta infondata. In ordine al secondo, ha precisato che l’inosservanza del contraddittorio costituisce vizio di attività, per cui la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, primo comma, n. 9), cod. proc. civ. richiede una concreta menomazione del diritto di difesa; nella specie, la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

Con riferimento al terzo motivo, concernente la tardività del lodo, la Corte ha enunciato il principio per cui il mero decorso del termine non determina la nullità del lodo, essendo necessaria una manifestazione di volontà della parte diretta a far valere la decadenza degli arbitri, da esercitarsi mediante notificazione alle altre parti e agli arbitri. Tale atto costituisce un vero e proprio onere e non una mera eccezione, con la conseguenza che, in mancanza, la nullità non può essere fatta valere, a prescindere dalle ragioni del ritardo. L’ultimo motivo, relativo alla tardività della domanda di arbitrato, è stato ritenuto infondato, poiché la violazione delle regole sul termine per impugnare le delibere assembleari attiene al merito della controversia e può essere fatta valere solo nei presupposti previsti dall’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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