Società cooperativa estinta: nessun litisconsorzio necessario tra i soci nelle domande sui rapporti sociali (Cass. civ. Sez. 1 n. 1351 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il socio di una società cooperativa, ancorché beneficiario del servizio mutualistico, è parte di due distinti rapporti: quello associativo derivante dall’adesione al contratto sociale e quello bilaterale di scambio con la società. Entrambi i rapporti intercorrono tra il socio e la società, non tra i soci. Ne consegue che le obbligazioni di contribuzione dei soci non instaurano una situazione sostanziale plurisoggettiva inscindibile tra gli stessi, difettando il requisito del litisconsorzio necessario in relazione alle domande di acclaramento dei conti e riparto dei costi sociali proposte da un socio nei confronti degli altri. La cancellazione della società dal registro delle imprese non muta tale quadro, salvo il caso di successione dei soci nelle obbligazioni sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, che deve essere espressamente prospettata.
Il Fatto
Due soci di una società cooperativa edilizia estinta agivano in giudizio nei confronti della società e degli altri soci, chiedendo l’accertamento dei costi reali della società e la loro ripartizione in proporzione alle quote sociali, oltre alla determinazione dei conguagli a favore di chi avesse versato di più. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti della società, estinta prima della notifica, e quella relativa ai conguagli. In sede di appello, la Corte territoriale pronunciava la nullità della sentenza, ritenendo i soci della cooperativa litisconsorti necessari rispetto alla domanda di ripartizione dei costi; avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli eredi di una delle socie.
La Motivazione della Corte
La prima sezione civile, nell’esaminare il ricorso, ha enunciato il principio per cui i rapporti di debito e credito nascenti dall’attività sociale non si instaurano tra i soci, ma tra ciascun socio e la società, quale centro di imputazione dei rapporti giuridici. La giurisprudenza citata dalla Corte, tra cui Cass. Sez. U. n. 6070 e 6071 del 2013, conferma che la cancellazione della società dal registro delle imprese, che ne determina l’estinzione, non trasforma i rapporti sociali in rapporti tra soci. Questi ultimi subentrano nelle obbligazioni sociali solo nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, evenienza non prospettata nel giudizio.
La Corte ha quindi chiarito che il litisconsorzio necessario si configura solo in presenza di una situazione sostanziale plurisoggettiva che deve essere decisa unitariamente nei confronti di tutti i partecipi. Nel caso di specie, difetta l’esistenza stessa di una situazione giuridica inscindibile che accomuni i soci della cooperativa, poiché le obbligazioni di contribuzione facevano capo alla società, ormai estinta.
Di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare la volontà degli attori di non proporre domande nei confronti dei soci non citati o, al più, disporre l’integrazione del contraddittorio, ma non dichiarare la nullità della sentenza per un presunto difetto di integrità del contraddittorio. La pronuncia impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione, che dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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