Azione di responsabilità verso amministratori e sindaci di cooperativa: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 1283 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una sola delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze relative alle altre, non potendo queste condurre alla cassazione del provvedimento. È parimenti inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che censuri un’argomentazione svolta ad abundantiam, perché improduttiva di effetti sul dispositivo e quindi priva di interesse. Infine, la denuncia di violazione di legge che si risolva in una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile, né è proponibile il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in caso di doppia conforme.

Il Fatto

Alcuni soci di una cooperativa a responsabilità limitata, aventi diritto alla prestazione mutualistica del godimento di un alloggio, proposero nel 2008 azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori e dei sindaci, e in proprio azione di danno ex art. 2395 cod. civ. Il Tribunale escluse la legittimazione all’azione sociale per difetto del quinto del capitale richiesto dall’art. 2393-bis, comma 10, cod. civ., escluse che i danni dei soci derivassero direttamente dalle condotte gestorie e dichiarò inammissibili altre domande.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza parziale, riconobbe la regolarità della rappresentanza e la legittimazione dei soci, ma rigettò nel merito le domande verso i sindaci e quasi tutte quelle verso gli amministratori. Con successiva sentenza definitiva respinse anche l’ultima domanda residua, relativa al danno da mancata informazione sui soci in ordine a un pignoramento. I soci hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui i ricorrenti lamentano che la sentenza di appello avrebbe implicitamente accolto un’eccezione di giudicato esterno mai formulata, con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. La censura è inammissibile: la motivazione impugnata si fonda su due rationes e quella contestata può essere considerata ad abundantiam. La Corte di merito aveva già rilevato che l’esborso per spese legali era rimasto privo di indicazione dell’entità.

Il principio è enunciato con chiarezza: quando la decisione si regge su più ragioni autonome, l’infondatezza delle censure relative a una sola di esse rende inammissibili, per difetto sopravvenuto di interesse, le doglianze sulle altre, divenute definitive. A sostegno sono richiamati Cass. n. 5102/2024, Cass. n. 13880/2020 e Cass. n. 18641/2017, oltre a Cass. n. 18429/2022 e Cass. n. 8755/2018 sull’inammissibilità della censura avverso argomentazioni ad abundantiam.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’onere della prova e del diritto di difesa, per non essere state ammesse le istanze istruttorie di esibizione della documentazione sociale. La Corte lo dichiara inammissibile: i ricorrenti non avevano contestato in appello il rigetto della richiesta, ritenuta generica, e non avevano chiarito quale utilità processuale avrebbero avuto le scritture richieste rispetto alla prova del danno.

Il terzo motivo censura la valutazione delle prove e l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte ribadisce che in sede di legittimità non è possibile una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, ma solo il controllo della coerenza delle argomentazioni, richiamando Cass. n. 15235/2022 e Cass. n. 34476/2019. Inoltre, essendo la sentenza d’appello conforme a quella di primo grado sulla carenza probatoria, opera l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., che vieta il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in caso di doppia conforme, non avendo i ricorrenti assolto l’onere di indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni. Il quarto motivo, sulle spese, resta assorbito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *