Principi di diritto (Massima) L’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., riserva ai soci la decisione sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, tra le quali è ricompresa la cessione dell’intero compendio aziendale che trasforma l’attività d’impresa da produttiva a meramente finanziaria. La violazione di tale norma imperativa non determina la nullità del contratto, ma la sua inefficacia per carenza di potere rappresentativo dell’amministratore (falsus procurator), con la conseguenza che l’atto è privo di effetti nei confronti della società rappresentata e l’inefficacia è opponibile ai terzi, atteso che il successivo acquirente non può acquistare un diritto migliore di quello del dante causa (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis).
Il Fatto
L’amministratore unico della Bagni Mangini S.r.l., senza preventiva delibera assembleare, cedette l’intero compendio aziendale (stabilimento balneare, bar, ristorante, discoteca) alla Artu 2017 S.r.l. per un prezzo di poco superiore a € 100.000,00, di cui la maggior parte tramite accollo di debiti. La società attrice, posta in liquidazione, chiese la declaratoria di nullità o annullamento del contratto. La convenuta Artu e l’intervenuta Tris S.r.l. (successiva acquirente dell’azienda da Artu) si opposero. Il Tribunale dichiarò la nullità del contratto per violazione dell’art. 2479 c.c., condannando Artu alla restituzione dell’azienda. La Corte d’Appello di Torino, in riforma parziale, dichiarò l’inefficacia del contratto (anziché la nullità) per carenza di potere rappresentativo, ne trasse le conseguenze nei confronti della successiva acquirente Tris, risolvendo il contratto tra Artu e Tris e condannando Artu alla restituzione del prezzo. Tris e Artu propongono separati ricorsi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Quanto al motivo principale, relativo alla violazione dell’art. 2479 c.c., la Corte osserva che l’operazione di cessione dell’unica azienda ha determinato lo svuotamento totale dell’attività produttiva e la trasformazione dell’impresa da operativa a meramente finanziaria, integrando così una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, riservata inderogabilmente alla competenza dei soci. L’amministratore era strutturalmente privo del potere di rappresentare la società in quel negozio, in assenza di delibera assembleare.
La Corte precisa che la violazione dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., non determina la nullità del contratto, bensì l’inefficacia per carenza di potere rappresentativo (secondo il modello del falsus procurator), come correttamente riqualificato dalla Corte d’Appello. L’inefficacia, pur non essendo rilevabile d’ufficio, era stata eccepita dalla società attrice con la domanda di invalidità, e il giudice ha correttamente qualificato in diritto il vizio dedotto, senza incorrere in ultrapetizione, poiché l’inefficacia costituisce un “minus” rispetto alla nullità e può ritenersi virtualmente compresa nella domanda di invalidità radicale (Cass. n. 2860/2008).
Quanto all’opponibilità dell’inefficacia al terzo acquirente Tris, la Corte conferma il principio resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis: l’inefficacia dell’atto di cessione da Bagni Mangini ad Artu travolge anche il successivo acquisto da Artu a Tris, indipendentemente dalla buona fede di quest’ultima. La Corte respinge l’argomento secondo cui la mancata iscrizione della domanda giudiziale nel Registro delle Imprese avrebbe impedito l’opponibilità, rilevando che il sistema pubblicitario delle imprese non prevede la trascrivibilità delle domande giudiziali aventi ad oggetto l’inefficacia di una cessione d’azienda, e che il principio del resoluto iure opera indipendentemente da formalità pubblicitarie.
In ordine alle conseguenze risarcitorie, la Corte conferma la condanna di Artu alla restituzione del prezzo a Tris a seguito della risoluzione del contratto del 2019, ritenendo che tale restituzione costituisca l’effetto naturale della caducazione del titolo, e non una misura equitativa ex art. 2041 c.c. La Corte rigetta infine i motivi di Artu, ribadendo la carenza di potere dell’amministratore e l’infondatezza della tesi secondo cui la violazione dell’art. 2479 comporterebbe al più l’annullabilità, sanabile per ratifica.
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