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Riparazione ingiusta detenzione esclusa per condotta gravemente colposa antecedente (Cass. pen. Sez. IV n. 34001 del 15.09.2022)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può prescindersi dalla sussistenza di un errore giudiziario, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, ovvero quella funzionale tra la durata della custodia e la eventuale misura della pena, con la conseguenza che la privazione della libertà personale può considerarsi ingiusta solo se l’incolpato non vi abbia dato o concorso a dare causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa. La condotta colposa può essere posta in essere, al pari di quella dolosa, anche prima dell’inizio del procedimento penale, dovendosi valutare se abbia ingenerato nell’autorità procedente, con valutazione ex ante, la falsa apparenza della configurabilità dell’illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto.

Il Fatto

La Corte di Appello di Torino aveva rigettato la domanda di equa riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dal richiedente, sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 5 marzo 2012 per il reato di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, poi sostituita da altra misura e infine cessata nel dicembre 2012. L’interessato era stato successivamente assolto con sentenza passata in giudicato perché il fatto non sussiste.

Avverso l’ordinanza di rigetto, l’interessato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, contestando in particolare la individuazione di una condotta gravemente colposa in elementi fattuali già valutati dal giudice dell’assoluzione e la ricostruzione del nesso causale tra la condotta e l’adozione della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i motivi di ricorso, involgenti la medesima questione, ritenendoli infondati. Ha premesso che, in questa sede, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del richiedente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore dell’autorità procedente, il grave quadro indiziante del suo coinvolgimento negli illeciti oggetto di indagine.

La Corte ha richiamato il principio per cui la condotta colposa ostativa all’indennizzo può essere posta in essere anche prima dell’inizio del procedimento penale, non essendo limitata al contegno processuale dell’interessato, e ha ribadito che il giudice della riparazione deve apprezzare tutti gli elementi probatori con riferimento a comportamenti connotati da eclatante o macroscopica negligenza, fondando la deliberazione su fatti concreti e precisi, con valutazione ex ante.

Nel caso di specie, il richiedente rivestiva la qualifica di dominus della società contraente generale e di socio della società titolare della concessione demaniale, trovandosi in una posizione di conflitto di interessi, avendo stipulato l’accordo prima del rilascio della concessione e senza alcuna procedura concorrenziale. La Corte ha valorizzato altresì la discrepanza tra i costi indicati nel computo metrico e quelli successivamente individuati, nonché la condotta di mancata consegna della documentazione richiesta alla Commissione di vigilanza.

Il giudice della riparazione, ponendosi nell’ottica degli elementi a disposizione dell’autorità giudiziaria al momento dell’adozione della misura cautelare, aveva correttamente ritenuto gravemente colposa la condotta del richiedente, avendo questa avuto efficacia sinergica rispetto all’adozione della misura, creando mediante una serie di azioni ed omissioni l’idea che si stesse perpetrando una truffa ai danni dell’ente pubblico.

Il percorso argomentativo seguito dall’ordinanza impugnata è stato pertanto ritenuto del tutto logico, congruo e coerente con il dato fattuale, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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