Interessi di pieno diritto sui crediti liquidi ed esigibili anche senza mora (Cass. civ. Sez. I n. 1384 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1282 e 1224 c.c., salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente, i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto e, quindi, anche a prescindere dalla messa in mora del debitore. La scadenza del termine contrattuale per il pagamento rende esigibile il credito pecuniario e ciò è sufficiente a far decorrere gli interessi legali. La costituzione in mora rileva ai diversi fini di rendere dovuti gli interessi anche se non erano dovuti precedentemente e di far sorgere il diritto del creditore all’ulteriore risarcimento, qualora dimostri di avere subito un danno maggiore. Le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate dopo l’8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale, con conseguente applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2002, che esclude la necessità della costituzione in mora.
Il Fatto
Una società che gestiva un ambulatorio di fisiokinesiterapia in regime di accreditamento con l’azienda sanitaria provinciale convenne in giudizio quest’ultima davanti al Tribunale per ottenere il pagamento degli interessi maturati sui ritardati pagamenti rispetto alle scadenze contrattuali e delle somme trattenute a compensazione dei contributi versati a beneficio dei professionisti accreditati.
Il Tribunale accolse entrambe le domande, riconoscendo però solo il tasso legale ai sensi dell’art. 1284 c.c. e non il tasso previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame dell’azienda, confermò la decisione sulle trattenute ma rigettò del tutto la domanda sugli interessi, escludendo la mora automatica alla scadenza contrattuale. La società ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi; l’azienda ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo principale è fondato. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso che la semplice scadenza del termine contrattuale valesse come mora ex re dell’azienda sanitaria, in coerenza con Cass. nn. 15579/2019, 19084/2015 e 19320/2005. È errata, però, la conseguenza tratta da quella premessa, secondo cui non sarebbero dovuti interessi fino alla formale richiesta di adempimento.
La produzione di interessi di pieno diritto sui crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro è regola generale delle obbligazioni pecuniarie (art. 1282, comma 1, c.c.), la cui applicazione prescinde dalla messa in mora. Il termine contrattuale di pagamento rende esigibile il credito e ciò basta a far decorrere gli interessi legali, senza necessità di alcuna intimazione.
La messa in mora ha effetti ulteriori e aggiuntivi: solo il debitore in mora è obbligato a pagare gli interessi legali anche se non dovuti prima (art. 1224, comma 1, c.c.) ed è tenuto all’ulteriore risarcimento se il creditore dimostra un danno maggiore (art. 1224, comma 2, c.c.). Tali effetti si sommano e non escludono la produzione degli interessi di pieno diritto.
La regola generale subisce una specifica eccezione solo per i crediti per fitti e pigioni, ove è richiesta la costituzione in mora (art. 1282, comma 2, c.c.; Cass. n. 5066/2009). La previsione di tale eccezione conferma che fuori dal suo ambito opera la regola generale.
La Corte richiama Cass. S.U. n. 35092/2023 e Cass. n. 29472/2024: le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate dopo l’8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, con applicazione degli interessi legali di mora ex art. 5. Ciò rafforza l’obbligo di pagare gli interessi dalla scadenza, in virtù dell’art. 4, comma 1, secondo cui gli interessi moratori decorrono senza necessità di costituzione in mora. La previsione contrattuale di un termine specifico prevale sui termini legali (Cass. n. 17684/2020).
Assorbiti il secondo e il terzo motivo, il ricorso incidentale dell’azienda è inammissibile, perché si limita a ribadire il motivo di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche sulle spese, e si dà atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Nota della Redazione
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