Inammissibile il ricorso che mescola violazione di legge e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1385 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti la medesima questione sotto profili incompatibili, sovrapponendo la deduzione della violazione e falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di motivazione, giacché tale mescolanza rimette al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, così attribuendogli inammissibilmente quello di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze. Non integra invece la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la doglianza con cui si contesta il maggior convincimento attribuito ad alcune prove rispetto ad altre, trattandosi di attività valutativa riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se congruamente argomentata. Il ragionamento presuntivo è censurabile solo per vizio di sussunzione. Non si confondono esecuzione provvisoria della sentenza e condanna in appello, che non è duplicazione di un pagamento già eseguito.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento a un proprio dipendente, addetto alla vendita, adducendo un giustificato motivo oggettivo consistente nell’ottimizzazione delle risorse e nell’impossibilità di reimpiego. Il lavoratore aveva contestato l’operazione, sostenendo l’insussistenza del motivo addotto e la natura ritorsiva del recesso, collegata a dissapori insorti con il titolare dei locali in cui la società operava.

In esito alla fase sommaria del rito previsto dalla legge n. 92/2012, il Tribunale aveva ritenuto fondate le domande del lavoratore. In sede di opposizione il medesimo giudice aveva invece riconosciuto la sussistenza del motivo oggettivo e la legittimità dell’individuazione del dipendente da licenziare tra quelli comparabili. La Corte d’Appello, in riforma, aveva accolto il reclamo del lavoratore, dichiarando il licenziamento illegittimo in quanto ritorsivo e condannando la società ai relativi pagamenti. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Il nucleo del ragionamento riguarda il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo, nei quali la ricorrente ha dedotto congiuntamente profili di violazione di legge e di vizio di motivazione, richiamando contestualmente i nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata dal Collegio, è inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei. La violazione di norme di diritto presuppone accertati gli elementi di fatto sui quali valutare la corretta applicazione della norma; il vizio di motivazione quegli stessi elementi intende rimettere in discussione. Prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili finisce con il trasferire alla Corte il compito di isolare le censure teoricamente proponibili, ricondurle a uno dei mezzi dell’art. 360 c.p.c. e individuare le disposizioni utilizzabili. La Corte richiama sul punto Cass. n. 26874/2018, Cass. n. 19443/2011 e Cass. n. 3397/2024.

Quanto al quarto e al quinto motivo, il Collegio osserva che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sussiste soltanto quando si denunci che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi. È invece inammissibile la doglianza che contesti il maggior forza di convincimento attribuito ad alcune prove rispetto ad altre, attività consentita dall’art. 116 c.p.c. e riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente argomentata (Cass. n. 29404/2017, Cass. n. 1229/2019, Sezioni Unite n. 34476/2019, Sezioni Unite n. 20867/2020).

Il ragionamento presuntivo è censurabile in cassazione solo per il cd. vizio di sussunzione, ossia quando il giudice, dopo aver qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi, li ritenga inidonei alla prova presuntiva, o, al contrario, li reputi sufficienti pur avendoli considerati non qualificati. La valutazione dei requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c. resta apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 3541/2020, Cass. n. 5279/2020, Cass. n. 27266/2023).

Infine, il Collegio precisa che non vanno confuse l’esecuzione provvisoria della sentenza e la condanna in appello: quest’ultima non costituisce duplicazione di un pagamento già eseguito, ma ne rappresenta la conferma, con esclusione del diritto alla ripetizione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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