Difetto di legittimazione passiva rilevabile solo se risultante dagli atti (Cass. civ. Sez. 3 n. 22078 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio dal giudice solo se risultante dagli atti di causa. In tema di prova, la mancata risposta all’interrogatorio formale non determina automaticamente l’effetto della confessione, ma attribuisce al giudice la facoltà di ritenere ammessi i fatti dedotti, imponendogli di valutare ogni altro elemento probatorio. Nel trasporto ferroviario, il vettore che eccepisce la propria estraneità al rapporto contrattuale deve fornire la prova della conclusione del contratto con altro vettore e della conoscibilità di tale assetto da parte del passeggero.
Il Fatto
Due viaggiatori, dopo aver trascorso giorni di vacanza a Bolzano, acquistavano per il ritorno a Roma due biglietti del treno EC n. 89, con l’intenzione di proseguire da Bologna con un treno alta velocità. Il convoglio EC non arrivava mai, costringendo i passeggeri a riorganizzare il viaggio per il giorno successivo e ad acquistare nuovi titoli di viaggio.
I viaggiatori citavano quindi il gestore del treno EC chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il Giudice di Pace rigettava la domanda per carenza probatoria; in appello, il Tribunale accoglieva invece la domanda, condannando la società al risarcimento delle somme spese per i biglietti non utilizzati.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la società ricorrente censurava il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, lamentando che il giudice di appello avesse errato nel considerare maturate le preclusioni istruttorie. La Corte ritiene il motivo infondato, richiamando il principio per cui la carenza di titolarità del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio solo se risultante dagli atti di causa.
Il secondo motivo riproponeva l’estraneità della società ricorrente al contratto di trasporto, assumendo che i passeggeri avrebbero dovuto rivolgersi ai vettori contrattuali. La Suprema Corte osserva che il motivo si limita a riproporre l’asserto della estraneità, senza fornire la prova — onere non assolto per la tardiva costituzione in giudizio — della conclusione del contratto con altri vettori e della conoscibilità di tale assetto negoziale da parte dei viaggiatori, non essendo la clausola opponibile ai terzi.
Il terzo motivo censurava la valutazione della mancata risposta all’interrogatorio formale quale prova dei fatti costitutivi della domanda. La Corte chiarisce che la norma processuale non ricollega automaticamente alla mancata risposta l’effetto della confessione, ma attribuisce al giudice la facoltà di ritenere ammessi i fatti, considerando ogni altro elemento di prova. Nel caso di specie, il giudice di appello aveva correttamente valorizzato la mancata risposta solo come ulteriore evidenza nell’ambito del complessivo compendio probatorio, e non in via esclusiva.
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Nota della Redazione
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