La nuova convocazione alla stipula dopo l’inadempimento vale rinuncia alla clausola risolutiva espressa (Cass. civ. Sez. 2 n. 12693 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola risolutiva espressa non opera automaticamente per effetto del mero inadempimento, ma produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è pattuita, comunichi all’altro l’intenzione di volersene avvalere. Il comportamento del contraente che, senza dichiarare di avvalersi della clausola, provveda a una nuova convocazione per la stipula del definitivo successivamente all’inadempimento previsto, manifesta in modo inequivocabile l’interesse alla tardiva esecuzione del contratto e integra rinuncia all’effetto risolutivo già verificatosi. La tolleranza del creditore non determina l’eliminazione della clausola né è sufficiente a integrare una tacita rinuncia ad avvalersene solo quando la parte creditrice, contestualmente o successivamente, manifesti l’intenzione di avvalersene in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento. La valutazione della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione.
Il Fatto
La società promissaria acquirente conveniva in giudizio i promittenti venditori chiedendo, in via principale, la pronuncia ex art. 2932 cod. civ. e, in sede di precisazione delle conclusioni, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento e il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non sussistente la gravità dell’inadempimento dei convenuti, e la Corte d’appello confermava integralmente la decisione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo in particolare la mancata applicazione della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, con il quale la società lamentava l’omesso esame della propria dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ritenendolo inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. per la presenza di una doppia conforme. Ha poi evidenziato che la sentenza impugnata aveva specificamente considerato la condotta della società, la quale, nonostante la mancata comparizione dei promittenti venditori alla prima convocazione, non solo non si era avvalsa della clausola ma aveva proceduto a una nuova convocazione per la stipula a distanza di tre anni.
La Corte ha chiarito che la risoluzione di diritto prevista dalla clausola non opera automaticamente, ma solo dal momento in cui il contraente comunichi all’altro l’intenzione di avvalersene. Poiché tale comunicazione non era intervenuta al verificarsi dell’inadempimento, la condotta successiva della società — consistita nella nuova convocazione — era stata legittimamente valutata dal giudice di merito. Tale comportamento, anziché costituire una mera tolleranza, ha integrato una rinuncia all’effetto risolutivo già verificatosi, manifestando in modo inequivocabile l’interesse alla tardiva esecuzione del contratto.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 1456 cod. civ. sotto il profilo della tolleranza, è stato rigettato in conseguenza delle ragioni esposte per il primo. La Corte ha precisato che, sebbene la tolleranza non determini l’eliminazione della clausola, nella fattispecie non era configurabile un comportamento di mera tolleranza: la nuova convocazione alla stipula era incompatibile con la volontà di avvalersi della clausola, invocata solo con l’atto di appello.
Il terzo motivo, riguardante la valutazione della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve procedere a una valutazione sinergica e globale della condotta dei contraenti, senza una valutazione frammentaria. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva considerato non solo la mancata comparizione dei promittenti venditori, ma anche la loro diffida alla stipula e la manifestazione della volontà di adempiere, addirittura in corso di causa. La conclusione di escludere la gravità dell’inadempimento, immune da vizi logici e giuridici, si sottrae al sindacato di legittimità.
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Nota della Redazione
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