Società di persone e soci, litisconsorzio necessario e nullità del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 1579 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento posta a base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci comporta che il ricorso avverso l’avviso di rettifica proposto da uno solo dei soggetti interessati riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salva la deduzione di eccezioni personali. Ne deriva un litisconsorzio necessario che impone al giudice, investito del ricorso da uno soltanto dei litisconsorti, di disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, a pena di nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. Ove l’integrità del contraddittorio non sia ripristinabile in sede di legittimità, la nullità travolge le sentenze di merito, che vanno cassate con rinvio al giudice di primo grado.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società di persone un avviso di accertamento per il periodo di imposta 2008, contestando l’inesistenza oggettiva di una serie di operazioni e rideterminando il reddito ai fini Iva, Irap e Irpef in capo ai soci. La società, divenuta nelle more ditta individuale, impugnava l’atto; il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la pronuncia, respingendo l’appello.

La contribuente ricorreva quindi per cassazione con cinque motivi; l’Amministrazione resisteva con controricorso. La questione decisiva, rilevata preliminarmente, riguardava la mancata partecipazione al giudizio dei soci della società di persone, mai evocati nei gradi di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un dato processuale: l’avviso di accertamento era stato emesso e notificato alla contribuente quando questa era ancora costituita in forma di società di persone; i soci, tuttavia, non erano mai stati parti dei giudizi di merito.

Su questo presupposto il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che sorregge la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci determina la imputazione automatica dei redditi a ciascun socio. Il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società avverso un solo avviso di rettifica investe quindi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali, quali la qualità di socio, la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito.

Il principio trova radice nelle Sezioni Unite n. 14815 del 2008, che ne hanno chiarito i limiti, e nella successiva Sez. 6-5 n. 16730 del 2018, che ne ha tratto la conseguenza processuale: configurabilità del litisconsorzio necessario e obbligo del giudice di procedere all’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, pena la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. Il Collegio richiama altresì Sez. 6-5 n. 15116 del 2018.

Nel caso concreto è pacifica la mancata partecipazione all’intero giudizio della società e degli altri soci; il contribuente contesta l’obbligazione tributaria nel suo complesso, censurando la legittimità dell’accertamento condotto a monte nei confronti della società; né è possibile in sede di legittimità ripristinare l’integrità del contraddittorio. Ne discende la nullità delle sentenze di primo e secondo grado.

La Corte dichiara pertanto la nullità dell’intero giudizio di merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia, in diversa composizione, ex art. 383, comma 3, c.p.c., previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi e per la liquidazione delle spese. Resta assorbito l’esame dei motivi di ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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