Contraddittorio endoprocedimentale in materia di accisa: solo la violazione del termine dilatorio comporta nullità dell’atto (Cass. civ. Sez. 5 n. 8838 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accise, l’art. 19, comma 4, TUA, nel richiamare il principio di cooperazione di cui all’art. 12 della legge n. 212/2000, estende l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale anche agli accertamenti c.d. a tavolino. Tuttavia, solo il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dalla notificazione del processo verbale di constatazione comporta la nullità dell’atto impositivo, senza che occorra verificare il superamento della c.d. prova di resistenza. La nullità non sussiste quando il contribuente ha presentato deduzioni difensive e l’amministrazione le ha valutate prima di emettere l’atto, ancorché oltre il termine suddetto.
Il Fatto
Il titolare di un deposito fiscale impugnava l’atto di irrogazione delle sanzioni emesso dall’Agenzia delle dogane per irregolarità nella gestione del deposito, consistenti nella differenza tra giacenze reali e risultanze contabili di gasolio agricolo e nella costituzione di un deposito abusivo di prodotti petroliferi.
Dopo un primo giudizio di cassazione che aveva cassato la sentenza della CTR per violazione del contraddittorio processuale, il giudice del rinvio annullava l’atto, ritenendo violato il diritto del contribuente al contraddittorio endoprocedimentale e omessa l’indicazione della percentuale del calo consentito. Avverso tale decisione proponevano ricorso principale il contribuente e ricorso incidentale l’Agenzia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, per difetto di legittimazione processuale ed estraneità ai gradi di merito, richiamando il principio costante delle Sezioni Unite n. 3118/2006.
Con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso incidentale dell’Agenzia, affermando che l’art. 19, comma 4, TUA — nel rinviare espressamente ai principi dell’art. 12 della legge n. 212/2000 — consente di ritenere che solo il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni comporti la nullità dell’atto. Nella specie, il p.v.c. era stato redatto il 4 luglio 2006 e il contribuente aveva presentato deduzioni il 21 marzo 2007, valutate dall’amministrazione prima dell’emanazione dell’atto del 13 settembre 2007, sicché la violazione del termine non era configurabile. La sentenza impugnata è quindi incorsa in errore di diritto annullando l’atto sul presupposto della violazione del contraddittorio.
Quanto al secondo motivo incidentale, la Corte ha accolto la censura di travisamento della prova, rilevando che la percentuale del calo consentito era chiaramente indicata nella tabella del p.v.c., consegnato al contribuente, e non necessariamente nell’atto impositivo. La statuizione del giudice del rinvio che ne aveva negato l’indicazione è stata ritenuta erronea.
La Corte ha infine accolto il primo motivo del ricorso principale — relativo alla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata — assorbito il secondo, e ha cassato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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