Errore di fatto revocatorio e mancata dichiarazione di contumacia (Cass. civ. Sez. II n. 1775 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso esame di atti difensivi della parte, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio, è riconducibile all’errore di fatto ed è denunciabile con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., quando si traduca in omissione di pronuncia su domande od eccezioni della parte medesima. Non è quindi deducibile in cassazione il vizio consistente nell’aver ritenuto contumace una parte in realtà costituitasi: la via è la revocazione, sempre che l’errore risulti con immediatezza ed obiettività dagli atti e sia essenziale e decisivo. In caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ex art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la riassunzione o prosecuzione, onde evitare l’estinzione di cui all’art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte.

Il Fatto

La società attrice aveva convenuto il Comune di Corfinio per il danno subito dall’avvio di un procedimento volto ad accertare la natura demaniale di un terreno, senza che l’iniziativa fosse comunicata. Il Tribunale di Sulmona accolse parzialmente la domanda, condannando l’ente locale al pagamento di una somma.

La Corte d’appello dell’Aquila riformò la pronuncia e rigettò la domanda, sul rilievo che la società non aveva provato né il danno né il nesso causale. Nel frattempo la società era fallita. Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Comune ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 291 c.p.c.: la Corte territoriale avrebbe dato atto della contumacia della Curatela dopo l’interruzione della causa, mentre essa si era costituita con comparsa, eccependo anche l’estinzione per tardività della riassunzione. Il motivo è inammissibile.

Il Collegio qualifica l’anomalia come caso scolastico di errore revocatorio. Si assume che il giudice abbia dato per certa la mancata costituzione della Curatela, dichiarandone la contumacia, mentre la memoria era ritualmente depositata nei termini. La presenza dell’atto nel fascicolo d’ufficio telematico significa che il giudice non ha correttamente esaminato gli atti di causa.

Ricorrono quindi le condizioni dell’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, che presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto: quella della sentenza impugnata e quella degli atti processuali. L’errore deve consistere in una svista materiale che induca il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti, deve risultare con immediatezza ed obiettività, senza indagini ermeneutiche, ed essere essenziale e decisivo (richiamata Sez. II n. 16439 del 10 giugno 2021).

Il vizio avrebbe dovuto essere denunciato con ricorso per revocazione, poiché l’omesso esame di atti difensivi nei confronti della parte con contraddittorio regolarmente instaurato rientra nell’area dell’errore di fatto, denunciabile ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. quando si traduca in omissione di pronuncia su domande od eccezioni (richiamata Sez. I n. 3137 del 30 marzo 1994).

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per connessione logica, sono infondati. Il Collegio aderisce all’orientamento delle Sezioni Unite n. 12154 del 7 maggio 2021: in caso di apertura del fallimento l’interruzione è automatica ex art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la riassunzione, per evitare l’estinzione ex art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte; se non già nota per la pronuncia in udienza ex art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata o comunicata dall’ufficio. Da ciò consegue che il termine decorre dalla conoscenza legale da parte del procuratore, secondo l’orientamento successivo (Sez. III n. 322 del 5 gennaio 2024; Sez. I n. 15004 del 29 maggio 2024; Sez. I n. 18285 del 4 luglio 2024). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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