Inammissibile la non contestazione invocata senza effettiva ammissione dei fatti (Cass. civ. Sez. 2 n. 21747 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. opera solo in presenza di un comportamento processuale della parte che, pur essendo costituita, non contesti specificamente i fatti allegati dall’avversario; non può essere invocato quando la parte abbia espresso una negazione esplicita di quei fatti, indipendentemente dalla fondatezza o dalla completezza delle proprie deduzioni. Il giudice di merito che fondi la propria decisione su circostanze ritenute pacifiche per effetto della non contestazione, pur in presenza di una loro espressa contestazione, incorre nella violazione dell’art. 115 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque viziata nella sua base logico-giuridica. È altresì viziata da motivazione apparente la sentenza che, nel rigettare una domanda subordinata di costituzione coattiva di servitù di passaggio ex art. 1051 c.c., si limiti ad un’affermazione apodittica circa la mancanza di prova del requisito dell’assenza di accessi alternativi, senza esaminare le emergenze processuali e i documenti prodotti, quali relazioni di pubblici ufficiali redatte in occasione di sopralluoghi.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni in Patti, avevano agito in giudizio per ottenere l’accertamento dell’acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carraio su una strada interpoderale, che asserivano essere stata chiusa dai convenuti dapprima con una riduzione di larghezza e poi con l’apposizione di un cancello. In via subordinata, avevano chiesto la costituzione coattiva della servitù, deducendo l’interclusione dei propri fondi.
Il Tribunale aveva accolto la domanda principale; la Corte d’appello di Messina, invece, aveva integralmente riformato la sentenza, dichiarando inammissibile l’appello incidentale. I giudici di secondo grado avevano ritenuto, anche in base al principio di non contestazione, che il tracciato del viottolo avesse perso ogni traccia visiva già dal 1982, a causa di una costruzione, e che non fosse stata fornita la prova di un possesso ultraventennale. Avevano inoltre rigettato la domanda subordinata per mancata dimostrazione dell’insufficienza di accessi alternativi. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminati congiuntamente i primi due motivi, ha ritenuto fondato il ricorso. Il punto centrale della decisione riguarda l’erroneo utilizzo del principio di non contestazione. La Corte d’appello aveva considerato pacifico, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., che il viottolo non fosse più visibile o praticabile dal 1982, ma tale circostanza era stata espressamente negata dagli attori nella memoria ex art. 183 c.p.c., i quali avevano affermato che la chiusura era avvenuta solo successivamente. La Corte di legittimità ha quindi chiarito che il meccanismo della non contestazione non può operare in presenza di una contestazione esplicita, ancorché generica o non supportata da prove, e che la sua applicazione al di fuori di tali presupposti integra una violazione di legge.
La Corte ha inoltre rilevato un vizio di motivazione apparente. La sentenza impugnata non aveva esaminato un documento decisivo, ovvero la relazione di un ispettore di pubblica sicurezza, redatta dopo un sopralluogo del 1992, dalla quale emergeva l’esistenza del viottolo, sebbene ristretto. Tale omissione, unita alla valorizzazione di una deposizione testimoniale e di una fotografia senza un’adeguata analisi critica, non consentiva di comprendere l’iter logico seguito dalla Corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti dell’usucapione.
Quanto al terzo motivo, la Cassazione ha rilevato che la Corte d’appello aveva rigettato la domanda subordinata di costituzione coattiva di servitù con una formula apodittica, senza motivare in alcun modo sulle ragioni per cui non fosse configurabile l’interclusione o fosse dimostrata l’esistenza di un accesso alternativo. Tale carenza integra il vizio di motivazione apparente.
In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi enunciati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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