Commissioni di acquisto e valore doganale spettano al giudice di merito (Cass. civ. Sez. V n. 1774 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del valore in dogana, i compensi corrisposti dall’importatore a una società del medesimo gruppo possono essere qualificati come commissioni di acquisto, e come tali escluse dall’addizionale di cui all’art. 32, par. 1, lett. a), i), del Regolamento CEE n. 2913/1992, solo se il giudice di merito ne abbia tratto la qualificazione da un esame puntuale del contratto di incarico. La natura di spese di mediazione non può desumersi dal solo riscontro che ordini e pagamenti siano stati effettuati direttamente dall’importatore nei confronti dei produttori, né dalla mancanza di spendita del nome. Il giudice di appello deve verificare se l’agente abbia ricevuto dalla mandante l’incarico di promuovere la conclusione di accordi commerciali nel suo interesse, con conseguente venir meno della terzietà rispetto alle parti dell’affare, secondo la definizione dell’art. 32, par. 4, CDC.

Il Fatto

La controversia riguarda la revisione di un accertamento doganale relativo a importazioni effettuate nel 2016. L’Ufficio contestava all’importatore, per il tramite del rappresentante fiscale e del rappresentante doganale indiretto, la mancata inclusione nel valore dichiarato di tre componenti: le royalties versate ai titolari dei marchi, i costi per design, sviluppo e macchinari, e le commissioni riconosciute alla propria agente.

La CTP di Milano aveva rigettato il ricorso; la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva confermato il rigetto. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sul trattamento delle commissioni, dei costi TAC e dei diritti di licenza.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte muove dalla definizione delle commissioni d’acquisto: le somme versate dall’importatore al suo agente per il servizio di rappresentanza al momento dell’acquisto. Solo le commissioni che non integrino tale figura sono spese di mediazione e vanno aggiunte al valore. Il discrimine sta nel rapporto tra le parti: il mediatore opera in posizione di imparzialità e ha diritto alla provvigione da entrambe; l’agente e il procacciatore agiscono nell’esclusivo interesse del preponente.

La CTR aveva qualificato i compensi come spese di mediazione muovendo dagli ordini di acquisto e dai pagamenti, senza esaminare il Buying Agency Agreement. Non aveva verificato se, in base a quel contratto, l’agente — appartenente al medesimo gruppo — avesse ricevuto un incarico finalizzato a promuovere accordi commerciali nell’interesse della mandante, ciò che avrebbe escluso la terzietà e imposto diversa qualificazione. La sentenza è viziata anche da contraddittorietà, avendo descritto il ruolo svolto in modo indistinto tra intermediazione e procacciamento d’affari. Il motivo è accolto e la causa rinviata.

Sul secondo motivo la Corte rileva che la censura sui costi TAC, apparentemente volta a denunciare violazione di legge, tende in realtà alla rivalutazione dei fatti accertati. Il ricorso non censura l’applicazione delle norme ma l’apprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito. La doglianza sui campionari, oltre a difettare di autosufficienza, investe l’accertamento fattuale. Il motivo è inammissibile.

Sul terzo motivo la Corte conferma l’inclusione dei diritti di licenza. L’art. 32, par. 1, lett. c), CDC ne impone l’addizione quando il compratore li paghi, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita. La nozione di condizione di vendita ricorre quando, per importanza rivestita, il venditore non sarebbe disposto a vendere senza quel pagamento. Se il beneficiario è soggetto diverso dal venditore, occorre verificare se la persona a lui legata eserciti un controllo tale da garantire la subordinazione dell’importazione al versamento. Utili indicatori provengono dal Commento n. 11 del Comitato del codice doganale.

La CTR ha correttamente riscontrato un potere di orientamento che esula dal mero controllo di qualità e incide sull’intero ciclo produttivo, alla luce delle regole di esperienza proprie del rapporto di licenza richiamate dalla Cass. n. 24996 del 2018. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta gli altri e cassa con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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